Nei reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce una mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente.

Tale comportamento può da solo costituire causa sopravvenuta idonea a determinare l’evento, solo nel caso in cui questo risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservare per tempo i movimenti, che risultano attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

Nel caso oggetto di causa, il conducente, attesa la situazione di fatto in cui si trovava (curva a gomito in ora notturna), avrebbe dovuto tenere una velocità di molto inferiore al limite, invece, ampiamente superato.

Cassazione penale sez. IV, 22/06/2017 n. 45795