La malattia grave è equiparata alla degenza ospedaliera
di Carla De Lellis

La malattia grave raddoppia l’indennità. È trattata, infatti, non come malattia, ma come una degenza ospedaliera: una sorta di degenza domiciliata. La novità interessa i lavoratori iscritti alla gestione separata, i cd parasubordinati: collaboratori, professionisti senza cassa, venditori a domicilio, associati in partecipazione. In caso di malattia grave i lavoratori non hanno diritto al trattamento economico per malattia, ma per degenza ospedaliera (che è di misura doppia del primo). La novità, introdotta dall’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 (il c.d. Jobs act del lavoro autonomo), è divenuta operativa con l’individuazione delle patologie gravi, da parte dell’Inps, nella circolare n. 139/2017.

Quando si ammala il collaboratore. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps spetta una tutela che contempla due tipi di prestazioni nei casi di eventi morbosi: a) malattia; b) degenza ospedaliera. Sia nell’uno e sia nell’altro caso è riconosciuta un’indennità, ma solo ai lavoratori iscritti alla predetta gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (quelli cioè che versano il contributo pieno all’Inps).

Indennità di malattia. Spetta, nell’anno solare, per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni. Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito del periodo di riferimento considerato ai fini contributivi e reddituali e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (Inps, circolare n. 76/2007). L’indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni (c.d. giorni di «carenza» di malattia, come succede anche per i lavoratori dipendenti). L’importo dell’indennità è pari al 4, al 6 o all’8% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo fissato per l’anno d’inizio della malattia (100.324 euro nel 2017), sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia: da tre a quattro mesi il 4%; da cinque a otto mesi il 6%; da nove a dodici mesi l’8%).

Indennità per degenza ospedaliera. Spetta per tutte le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital. L’importo dell’indennità è pari all’8%, 12% o al 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo suindicato previsto nell’anno di inizio della degenza (100.324 euro nel 2017), sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: da tre a quattro mesi l’8%; da cinque a otto mesi il 12%; da nove a dodici il 16%.

I requisiti. Entrambe le indennità, sia di malattia e sia di degenza ospedaliera, spettano a condizione che risultino accreditati a favore del lavoratore, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento (malattia o ricovero), almeno tre mesi, anche se non continuativi, di contribuzione dovuta alla gestione separata. Nell’anno solare precedente quello dell’evento, inoltre, il reddito del lavoratore assoggettato a contributo alla gestione separata non deve risultare superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

Serve il certificato medico. Per avere diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps. Con il certificato medico online, il lavoratore è esonerato dall’obbligo d’invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, perché questi lo riceve e visualizza tramite i servizi online dell’Inps. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia in modalità cartacea. In tale caso, entro due giorni dalla data del rilascio, deve presentare o inviare il certificato alla sede Inps competente per territorio e consegnare l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati siano redatti su carta vanno presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura Inps e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, comunque però entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso, prive di diagnosi, non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Occhio alla visita fiscale. Il lavoratore iscritto alla gestione separata è soggetto a controlli fiscali. Pertanto deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 al mattino e dalle 17 alle 19 al pomeriggio. L’assenza alla visita medica di controllo, non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo fino a 10 giornate di malattia.

La riforma Jobs act. L’art. 8, comma 10 della legge n. 81/2017 stabilisce che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o comunque comportanti l’inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera. In questi casi, ha spiegato l’Inps, equiparando l’evento malattia a evento di degenza ospedaliera scaturisce l’applicazione di una disciplina diversa in relazione ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione; della durata della tutela riconosciuta (da massimo 61 giorni annui previsti per la malattia a massimo 180 giorni annui per la degenza ospedaliera), nonché dell’ammontare dell’indennità spettante, che praticamente raddoppia.

Individuazione delle patologie gravi. Ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare per il riconoscimento della migliore tutela introdotta dalla riforma Jobs act, l’Inps ha ritenuto che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia, a una sorta di «degenza domiciliata». Da qui ne è derivato un elenco di patologie che, in linea con tale impostazione, rientrano nella specifica tutela stabilita dalla nuova disciplina.

Adempimenti del lavoratore. L’Inps ha individuato le patologie per le quali è possibile il riconoscimento dell’indennità più alta, cioè di degenza ospedaliera anziché malattia, stabilendo inoltre che, per il riconoscimento della maggior tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia, nei tempi e nelle modalità vigenti (online) e deve consegnare agli uffici Inps: a) il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Inps;

b) un plico chiuso contenente la documentazione medica che provi la patologia (cartella clinica, relazioni mediche, accertamenti ecc.) riportante la dicitura «contiene dati sensibili di natura sanitaria».
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