Evidente collegamento sostanziale tra partecipanti: annullamento di aggiudicazione con escussione della garanzia provvisoria

di Sonia Lazzini

Merita di essere segnalata la sentenza numero 1007 del 2 ottobre 2017 pronunciata dal Tar Lazio, Roma.

Accade che una stazione appaltante annulla un’aggiudicazione ed escute la garanzia provvisoria per aver riscontrato, fra partecipanti, fondati indici di rischio di collegamento sostanziale fra gli stessi.

Tra gli indici rilevatori del collegamento sostanziale riscontrati con carattere oggettivo anche le polizze fideiussorie che risultano rilasciate per entrambe dalla stessa compagnia di assicurazione e dalla medesima agenzia con numero progressivo.

Sul legittimo provvedimento di escussione della garanzia provvisoria, l’adito Tar non ha dubbi:

“La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria può trovare fondamento (anche) nell’ art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti 2006), che riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile (tra cui anche il difetto di un requisito di ordine generale)”. Pertanto, la garanzia ha – nel caso di specie – correttamente coperto la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile alla ricorrente, ossia la mancanza di un requisito di idoneità per collegamento sostanziale”.

Qui il testo integrale della sentenza:

https://appaltieassicurazioni.it/anche-senza-la-sottoscrizione-del-cd-patto-integrita-collegamento-sostanziale-fra-partecipanti-fonte-escussione-della-garanzia-provvisoria/