Nel caso di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, la titolarità del diritto all’indennizzo deve essere individuata con riferimento all’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate.

La questione è la seguente: all’interno di una assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, dove il rischio assicurato sia quello della perdita, avaria o della sottrazione della merce nell’ambito di un trasporto su strada, quali sono le regole da applicare per individuare l’avente diritto alla prestazione assicurativa, ovvero alla corresponsione dell’indennizzo, nel caso si verifichi uno degli eventi dannosi per scongiurare il cui rischio è stata contratta l’assicurazione ?

La norma di riferimento è l’art. 1689, sui diritti del destinatario del contratto di trasporto, e l’art. 1891 c.c., sull’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.

Si è riconosciuta la qualifica di assicurato ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il subentro del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto.

Analoga affermazione è contenuta in altre recenti sentenze che hanno fatto applicazione di un principio analogo anche in relazione ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada, soggetto all’applicazione dell’art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa appunto al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.).

In particolare, Cass. n. 2075 del 2014 ha affermato che il predetto art. 13 attribuisce, al pari dell’art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.

Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (conforme ad essa è la recentissima Cass. n. 6484 del 2017).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio citato, non avendo affatto considerato su chi ricade effettivamente il pregiudizio derivante dalla sottrazione delle merci, al fine di individuare chi abbia diritto alla prestazione assicurativa.

Essa infatti, laddove ha ritenuto che il vettore, contraente della polizza assicurativa e cessionario dei diritti del mittente, non fosse legittimato a pretendere il pagamento dell’indennizzo assicurativo neppure a fronte della cessione in suo favore dei propri diritti da parte del venditore-mittente, pur non essendo contestato che il destinatario, a fronte della sottrazione della merce, non si sia mai fatto avanti per pretenderne la consegna, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati, non avendo considerato che, sulla base delle circostanze di fatto in sé non contestate, nel caso di specie, il pregiudizio concreto conseguente alla sottrazione della merce è ricaduto non sui destinatari, ma sui mittenti; e il vettore, proprio per tenerli indenni e non perdere la clientela, li ha rimborsati del costo delle merci, ottenendo in cambio la cessione dei diritti dei mittenti verso l’assicurazione.

Cassazione civile sez. III, 22/09/2017 n. 22044