di Daniele Cirioli

Lavoro estero utile per l’Ape sociale. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 30/36 anni, infatti, l’Inps considererà anche i periodi di contribuzione estera maturati in paesi Ue, Svizzera, See o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Per le domande c’è tempo fino al 30 novembre. Lo rende noto lo stesso Inps con il messaggio n. 4170 di ieri.

Ape sociale. L’Ape sociale si rivolge ai lavoratori, pubblici e privati, che soddisfano tutti i seguenti requisiti: 63 anni d’età; maturazione diritto a pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi; versare in una particolare situazione con possesso del relativo requisito contributivo:

a) disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento economico con fruizione integrale, terminata da tre mesi, dell’indennità di disoccupazione (Naspi) e possesso di 30 anni di contributi;

b) prestare assistenza, al momento della richiesta dell’Ape e da almeno sei mesi, a coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave e possesso di 30 anni di contributi;

c) riduzione capacità lavorativa non inferiore al 74% e possesso di 30 anni di contributi;

d) essere lavoratore dipendente che svolge una o più professioni gravose da almeno sei anni e possesso di 36 anni di contributi.

Accesso più facile. Secondo il nuovo indirizzo ministeriale è possibile perfezionare il requisito contributivo anche con la totalizzazione di periodi esteri in paesi Ue, Svizzera, See o extra Ue convenzionati: ex Iugoslavia; Uruguay; Argentina; Lichtenstein; Tunisia; Usa; San Marino; Turchia; Australia; Brasile; Principato Monaco; Canada; Norvegia; Vaticano; Capoverde; Venezuela; Jersey. L’apertura ministeriale è conseguente all’esito della prima fase di monitoraggio delle istanze di riconoscimento del diritto all’Ape (presentate fino al 15 luglio), dalla quale è emerso che i destinatari saranno forse inferiore rispetto al previsto e, di conseguenza, ai fondi stanziati. Pertanto, diventa possibile l’esame di istanze presentate dopo il 15 luglio e fino al 30 novembre, la cui valutazione è soggetta proprio alla condizione di un residuo di risorse. Le domande presentate dopo il 15 luglio, stabilisce infine l’Inps, saranno istruite ovvero riesaminate in base al nuovo criterio. L’Inps, invece, nulla dice a proposito delle istanze presentate entro il 15 luglio; quelle rigettate probabilmente andranno ripresentate.
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