di Pasquale Quaranta

Non saranno solo i liberi professionisti convenzionati con il Ssn a doversi aggiornare ai fini della prevenzione del rischio clinico, ma anche i dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche sia private. Questa una delle modifiche apportate nei giorni scorsi, tramite un emendamento del relatore Amedeo Bianco (Pd), al ddl sulla responsabilità professionale al vaglio della commissione igiene e sanità del senato.

Tra le novità, inoltre, il divieto di rappresentanza delle associazioni dei pazienti nel difensore civico al quale verrebbero attribuiti le funzioni di garante per il diritto alla salute. Non solo. Infatti, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente dovrà predisporre una relazione semestrale sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che l’hanno prodotto, e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Questa poi dovrà essere pubblicata sul sito web della struttura sanitaria presa in considerazione. Tra le modifiche apportate, inoltre, anche quella in relazione alla quale il concetto di «evento avverso» sostituirà quello di «errore sanitario» in maniera tale da aumentare il livello di tutele a favore del paziente. Inoltre l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità dovrà acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario anche i dati regionali relativi alle buone pratiche per la sicurezza delle cure oltre a quelli già previsti sugli errori sanitari. Lo stesso Osservatorio dovrà, poi, individuare misure idonee per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie attraverso il supporto delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche. Infine, in materia di trasparenza dati, la direzione sanitaria della struttura pubblica e privata, entro sette giorni dalla presentazione dalla richiesta, dovrà trasmettere la documentazione sanitaria relativa al paziente.
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