In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale non si pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, bensì di estensione della responsabilità, e il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno, conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione che vi sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Cassazione civile sez. III, 26/09/2016 n. 18832