La distinzione tra strade interne e strade esterne al centro abitato non rileva al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ai fatti verificatisi nelle seconde, ma al solo fine di presumere l’esistenza -quanto alle prime – di un potere di controllo che va invece verificato di volta in volta per le seconde, in relazione alla natura della situazione di pericolo in concreto prodottasi.

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016 n. 19612