Comunicazioni chiare e nel rispetto di dignità e privacy
Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina

Meglio rinegoziare che pignorare. I mutui a rischio di insolvenza devono essere individuati per tempo, per gestire il rischio prima possibile. Certo la banca non si trasforma in un ufficio di assistenza sociale, ma conviene anche all’istituto creditizio gestire le morosità accompagnando il cliente in difficoltà, piuttosto che tallonandolo con azioni giudiziarie, che si incagliano nella fase dell’esecuzione, per difficoltà di vendere all’asta l’alloggio.

A suggerire tutto ciò, nella parte relativa ai mutui immobiliari, riformati dal dlgs 72/2016, è il provvedimento del 30 settembre 2016 della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. .247 del 21 ottobre 2016).

La banca, certo, non fa beneficenza ai poveri, ma deve imparare a usare un linguaggio diverso con chi è in crisi: il linguaggio sia comprensibile e le comunicazioni siano rispettose della dignità e della riservatezza. La soluzione, per soddisfare interessi opposti, va poi trovata insieme, soprattutto quando capitano accadimenti come perdita del lavoro, morte del componente della famiglia portatore di reddito calamità e così via. Cooperare conviene alla banca: meglio aspettare un po’ e vedere ripristinata la capacità di pagamento, piuttosto che affossare il debitore con un’esecuzione immobiliare.

Le alternative, enumerate dal provvedimento in esame, non sono però tutte a costo zero per il cliente: d’altra parte la banca deve comunque diminuire le perdite o far fruttare l’operazione di credito. Tra le vie d’uscita indicate troviamo il rifinanziamento totale o parziale del credito oppure la modifica delle condizioni del contratto di credito.

Si può pensare a una scadenza più lunga per abbassare le singole rate (con la prospettiva di pagare più interessi). Oppure si può pensare a passare da un contratto che prevede il rimborso contestuale, con ciascuna rata, di capitale e interessi a una variazione, pattuendo per un periodo di tempo il solo pagamento degli interessi. Oppure ancora ci si può accordare per il rinvio totale o parziale del pagamento delle rate o per la rinegoziazione del tasso di interesse o per la pura e semplice sospensione temporanea del pagamento delle rate.

A tutela della banca il provvedimento raccomanda di lasciare traccia dei rapporti intrattenuti con i consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento.

Merito creditizio. Per legge, la banca deve svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore e pronosticare se sarà in grado di pagare le rate del mutuo. Diciamo subito che ci sono due interessi contrapposti, quello a raccogliere dati per la migliore valutazione possibile e quello alla privacy, cioè all’uso dei dati seguendo le prescrizioni del codice sulla protezione dei dati.

Il provvedimento di Banca d’Italia raccomanda che la valutazione del merito creditizio sia effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate.

Le informazioni sono quelle fornite dal consumatore e la banca può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito di credito.

Se la valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati, il finanziatore ne informa in anticipo il consumatore. Se la domanda di credito è stata rifiutata il creditore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. La cautela va osservata sia nell’uso di banca dati sia nell’uso di applicativi finalizzati a dare una valutazione dell’affidabilità del consumatore.

Il provvedimento in esame, sul punto, richiama la circolare, sempre di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, in cui si avvisano le banche che l’utilizzo di rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela: la valutazione automatizzata rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente.

La valutazione del merito creditizio va rifatta in occasione di un aumento significativo dell’importo totale del credito.

A tutela del cliente vige il divieto di sciogliere o di modificare in pejus il contratto di credito, se la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o se le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto erano incomplete.

Si può risolvere il contratto, invece, se il consumatore intenzionalmente ometta di fornire informazioni o fornisca informazioni false.
Fonte:
logoitalia oggi7