di Carla De Lellis

Nessun aumento quest’anno per le indennità d’infortunio e malattie professionali. Gli importi delle prestazioni restano quelli dell’anno scorso: la variazione dell’indice Istat è stata negativa e ciò non porta rivalutazioni. Lo spiega l’Inail nella circolare n. 36/2016, illustrando i decreti 29 luglio 2016 che, appunto, confermano gli importi delle prestazioni vigenti al 1° luglio 2015 (si veda ItaliaOggi del 13 settembre scorso).

Minimale e massimale. La conferma degli importi copre il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, quando ci sarà il nuovo aggiornamento annuale. Poiché la variazione dell’indice Istat dell’anno 2015 rispetto all’anno 2014 è risultata negativa, come accennato, non c’è alcun aumento. I valori, di conseguenza, restano gli stessi dell’annualità trascorsa (1° luglio 2015 al 30 giugno 2016). In particolare, minimale e massimale di rendita restano rispettivamente pari a 16.195,20 euro e 30.076,80 euro, con una retribuzione giornaliera di riferimento pari a 77,12 euro.

Premi parasubordinati. Minimale e massimale di rendita sono presi a riferimento, tra l’altro, anche per il calcolo dei premi assicurativi dovuti all’Inail per i lavoratori parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000, infatti, ha stabilito che la base imponibile per tali lavoratori (co.co.co., ex lavoratori a progetto ecc.) è data dai «compensi effettivamente percepiti» nel rispetto dei limiti del minimale e massimale di rendita. I limiti mensili ai fini del calcolo dei premi restano confermati nei seguenti valori: minimale pari a euro 1.349,60 e massimale pari a euro 2.506,40.

Settore agricoltura. Nel settore agricolo, dal 1° luglio, il calcolo o ricalcolo delle rendite dei lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) resta effettuato su una retribuzione annua convenzionale di 24.440,95 euro. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), invece, la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti del settore industria: minimale 16.195,20 euro e massimale 30.076,80 euro.

Assegno una tantum. L’assegno spetta ai superstiti in caso di morte del lavoratore assicurato. Nei settori industria e agricoltura l’importo resta di euro 2.136,50.
Fonte: