di Carlo Giuro
Tra le tante funzioni che la previdenza complementare è chiamata a interpretare, dall’integrazione pensionistica all’investimento nell’economia
reale, nello schema delineato dal governo e condiviso con le parti sociali c’è anche quella di fungere da strumento per favorire la flessibilità in uscita dal mercato
del lavoro. Gli accordi prevedono che si definirà una modalità che consenta al lavoratore iscritto a un fondo di previdenza complementare di attingere, prima
dell’età di pensionamento, al capitale accumulato, volontariamente e nella misura scelta, per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca al-
la maturazione del diritto alla pensione. La nuova opportunità è stata battezzata Rita, acronimo che sta per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.
Come dovrebbe funzionare? Il punto di partenza è un breve riepilogo dell’Ape, l’Anticipo Pensionistico, che rappresenta uno dei fulcri della nuova riforma e a cui
la Rita è strettamente connessa. All’Ape potranno accedere dal prossimo anno i lavoratori (sia dipendenti, privati e pubblici, che autonomi) con età anagrafica
pari o superiore ai 63 anni e che maturino entro tre anni e sette mesi il diritto a una pensione di vecchiaia. La flessibilità pensionabile è finanziata attraverso
un prestito bancario, senza garanzie reali, che, una volta raggiunti i requisiti per la normale uscita di vecchiaia o anticipata, il lavoratore-pensionato comincerà
mese per mese a ripagare tramite trattenute alla fonte sulla sua pensione operate dall’Inps. La restituzione del prestito bancario avviene in un periodo di 20 anni
uguale per tutti i lavoratori, indipendentemente dall’età e dal genere. In caso di premorienza il rimborso alla banca del capitale residuo è coperto da una
garanzia assicurativa sottoscritta contestualmente all’accensione del prestito bancario e pagata con premio mensile ricorrente, anch’esso trattenuto alla fonte
sulla pensione. Il pensionamento flessibile verrà introdotto in via sperimentale per un biennio dal maggio 2017 e poi, analizzati i risultati, potrà essere pro-
rogato o reso strutturale. L’Ape è uno strumento selettivo in triplice versione: l’Ape volontaria (chi decide autonoma-
mente di uscire dal mercato del lavoro), l’Ape social (chi si trova in situazione di difficoltà per inoccupazione o problemi di salute o di reddito), l’Ape aziendale
(ristrutturazioni aziendali). Per l’Ape social si prevede il contributo pubblico, per l’Ape aziendale quello dell’impresa sulla base però della contrattazione colletti-
va. All’Ape può affiancarsi poi proprio la Rita, in modo che la pensione privata possa funzionare anche da reddito-ponte sino alla maturazione dei requisiti nel
primo pilastro. Quale è allora la funzione della Rita? Il lavoratore può pianificare la propria flessibilità combinando una quota di prestito previdenziale con la
rendita anticipata in maniera tale da ridurre l’onerosità del finanziamento. Dal punto di vista fiscale va sottolineato come il governo abbia chiarito che la Rita sarà
agevolata fiscalmente con una tassazione inferiore a quella prevista per le anticipazioni (23%) e pari a quella sulla pensione complementare erogata in rendita (15%,
che si riduce dello 0,30% per ogni anno di durata superiore al quindicesimo). Il governo si impegna poi a definire strumenti di incentivazione fiscale per agevolare
l’utilizzo del tfr accantonato in azienda o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazione anticipate di previdenza complementare. La considerazione
che va sviluppata è che la valutazione di convenienza dello strumento va condotta in sinergia con l’Ape, calcolandone il costo in base alla durata del presti-
to, agli oneri finanziari, al prezzo della copertura assicurativa caso morte, al beneficio soggettivo e psicologico dell’uscita anticipata. Bisogna quindi chiedersi di
quanto la Rita riduce il costo dell’Ape per il lavoratore. Vanno però ricordati alcuni profili legati al meccanismo della previdenza complementare, in particolare il
fatto che, essendo i fondi pensione strutturati sulla capitalizzazione, l’accesso anticipato alla rendita comporta l’interruzione di un percorso di accrescimento
dell’investimento previdenziale. In questa prospettiva, con riferimento all’Ape aziendale, il governo intende definire interventi di agevolazione fiscale per favorire quote
di contribuzione aggiuntiva da parte del datore di lavoro alla previdenza complementare al fine di potenziare proprio la rendita temporanea erogata dalla pre-
videnza complementare per compensare gli oneri dell’Ape. Ulteriore valutazione va fatta sul coefficiente applicato per la conversione in rendita in via antici-
pata: accedendo più giovani aumenta il rischio-longevità per il soggetto erogatore. (riproduzione riservata)
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