Il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne ritrarrà.

Il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base a elementi che su tale umanità non incidono, come il luogo di residenza della stessa.

Cassazione civile sez. III, 07/10/2016 n. 20206