In caso di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere – dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. In questo senso, custode è colui che ha il governo della cosa, ossia il potere effettivo, dinamico ed esclusivo sulla stessa, inteso come potestà di fatto, che deve essere anche disponibilità giuridica.

La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula dunque una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltreché giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina, a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa, l’onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.

Il termine custode non presuppone, allora, né implica, uno specifico obbligo di custodire la cosa, analogo a quello previsto, ad esempio, in tema di contratto di deposito.

Viceversa, l’art. 2051 c.c., si riferisce soltanto ad uno stato di fatto; la funzione della norma, di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, porta ad escludere che custode sia necessariamente il proprietario in quanto tale, potendo essere qualificato custode il soggetto che di fatto controlli le modalità di uso e conservazione della res e abbia, pertanto il governo della cosa.

Tribunale di Grosseto, 10/06/2016 n. 468