Pagina a cura di Sonia Ciccolella e Mattia Suardi

La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa, nota come IDD, si applicherà in tutta l’Unione europea dal 23 febbraio 2018 e riguarderà la
distribuzione dei prodotti assicurativi (rami vita e danni) da parte delle compagnie e degli intermediari assicurativi. Attualmente
Anasf sta partecipando ai lavori per la definizione delle misure di secondo livello che completeranno la disciplina IDD, oggetto di due
recenti consultazioni dell’Autorità europea di settore (Eiopa).
La prima consultazione ha riguardato numerose materie, tra cui gli inducement (incentivi) e la valutazione di appropriatezza o adeguatezza. Questi temi
sono stati altresì al centro del Public Hearing organizzato dall’Autorità lo scorso 23 set-tembre a Francoforte, a cui ha partecipato per Anasf Vania
Franceschelli, componente del board Fecif. L’obiettivo dichiarato è raggiungere quanta più coerenza possibile tra le regole di condotta sui prodotti di investi-
mento a base assicurativa (IDD) e la disciplina degli strumenti finanziari (MiFID II). In tema di inducement, da un lato, Anasf ha condiviso il principio genera-
le volto a individuare le situazioni in cui un incentivo non è ammesso ai sensi della IDD, in quanto non conforme al miglior interesse del cliente. Dall’altro, l’Associa-
zione ha evidenziato l’incoerenza tra le due direttive: la MiFID II, infatti, è più rigorosa perché ammette gli inducement solo se volti ad accrescere la qualità del ser-
vizio, mentre la IDD si limita a richiedere che gli incentivi non abbiano una «ripercussione negativa» sulla qualità del servizio per il cliente. Anasf ha quindi soste-
nuto la necessità di un approccio di tipo pratico che, superando le differenze formali, faccia prevalere gli obiettivi della tutela degli investitori e della parità di regole tra settori.
In particolare, Anasf si è espressa sui singoli esempi di incentivi forniti da Eiopa. Al riguardo, l’Associazione ha condiviso l’esempio formulato dall’Autorità che ri-
chiede di tenere conto di criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi (conformità alle regole ed equo trattamento dei clienti).
D’altro canto, Anasf ha proposto di tenere conto dei risultati della profilatura dell’investitore per stabilire se il prodotto risponde effettivamente ai suoi bisogni e
ha chiesto di chiarire in quali casi, secondo quanto richiesto da Eiopa, il valore dell’inducement è sproporzionato o eccessivo rispetto al valore del prodotto. Infine,
occorrerebbe tenere conto della necessità, per l’impresa, di creare valore per i suoi stakeholder (azionisti, consulenti finanziari, dipendenti) quando si valuta
l’ammissibilità degli schemi di incentivi legati agli obiettivi di vendita. Sempre per quanto riguarda gli incentivi, Anasf ha evidenziato che la disciplina IDD,
diversamente dalla MiFID II, non garantisce, prima della prestazione del servizio, una chiara comunicazione al cliente su importo e natura degli inducement.
Passando al tema della profilatura dell’investitore, l’Associazione ha condiviso, in generale, i criteri per definire le valutazioni di appropriatezza e adeguatezza,
in quanto ispirati all’obiettivo di uniformare le regole tra le due direttive. Al tempo stesso, per tenere conto delle specificità dei prodotti di investimento
assicurativi (categoria in cui rientrano le polizze unit e index linked), sarebbe necessario completate la profilatura includendo sia le ragioni dell’acquisto di una polizza vita (integrazione del reddito pensionistico e/o tutela della famiglia e dei propri cari), sia le preferenze tra percezione delle prestazioni assicurative in for-
ma di capitale e rendita.
A partire dagli esiti della consultazione, Eiopa definirà, entro il 1° febbraio 2017, un parere tecnico, rivolto alla Commissione europea, per la definizione delle
misure esecutive della IDD.
La seconda consultazione di Eiopa, nella forma di survey, ha riguardato l’individuazione dei prodotti di investimento assicurativi da ritenere complessi in
quanto incorporanti una struttura che rende difficile per il cliente comprenderne il rischio. Il discrimine tra prodotto complesso o meno rileva, dal punto di vista
della tutela dell’investitore, perché definire un prodotto come non complesso significa permetterne la distribuzione in modalità execution only, ossia senza svolgere
la profilatura del cliente basata sulla valutazione di appropriatezza o adeguatezza. Al riguardo, Anasf ha sottolineato che la normativa italiana già oggi esclude
la modalità execution only per i prodotti di investimento assicurativi: per garantire un’efficace tutela degli investitori, l’Associazione ha pertanto richiesto ad
Eiopa di confermare la soluzione vigente in Italia, ritenendo che per tutti i tipi di prodotti di investimento assicurativi dovrebbe essere richiesta almeno
la valutazione di appropriatezza. (riproduzione riservata)
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