di Pasquale Quaranta 

Cambia forma il ddl sulla responsabilità professionale. Sono, infatti, 29 i subemendamenti depositati in Commissione Affari sociali della Camera e le proposte avanzate, che si riferiscono agli emendamenti del relatore presentati la scorsa settimana (si veda ItaliaOggi del 9 ottobre scorso) modificano i temi centrali del testo: la responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria, la responsabilità professionale e penale dell’esercente le professioni sanitarie, la proposta di azione di responsabilità, l’azione di rivalsa nei confronti del professionista.

Temi, quindi, che hanno portato la commissione a optare per una velocizzazione dell’esame anche alla luce del fatto che devono essere sciolti anche altri nodi relativi al testo.

Perplessità, infatti, rimangono sull’art. 4 relativo alla conciliazione obbligatoria e sull’articolo 7 in materia di responsabilità civile. Nel primo caso, l’obiettivo è quello di sostituire la conciliazione con il più articolato istituto della consulenza preventiva, mentre il secondo non esplicita le strutture libero professionali come soggette a responsabilità civile ai sensi dell’art.2043.

L’orientamento della Commissione ancora non è chiaro ma un primo risultato è stato però raggiunto con l’approvazione degli emendamenti agli art. 2 e 3 che individuano nel personale medico dotato della specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica l’attività di gestione del rischio sanitario e affidano le funzioni di garante per il diritto alla salute al difensore civico. In ogni caso l’obiettivo finale è quello di approdare entro l’anno ad un testo definitivo ma resta ancora valida l’ipotesi, avanzata anche dagli ambienti del Ministero della sanità, di inserire una parte del testo nella prossima legge di stabilità per 2016.

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