La presenza di un preposto non comporta il trasferimento in capo al medesimo degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, poiché egli ha lo specifico obbligo di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

Cassazione penale sez. IV, 26/03/2015 n. 26994