L’omicidio stradale diventa reato a sé. Da otto a 12 anni di carcere per chi causa la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza grave (oltre 1,5 grammi per litro) o sotto effetto di droghe. Mentre la pena va da cinque a dieci anni di reclusione se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro oppure se l’incidente è stato causato da condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). Resta la pena già prevista oggi (da due a sette anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Lo prevede la proposta di legge sull’omicidio stradale, che ha avuto ieri il via libera della camera con 276 voti favorevoli e 20 contrari (il Movimento 5 Stelle si è astenuto). Vediamo le altre novità del testo che passa ora all’esame del senato.

 

Lesioni stradali. In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

 

Conducenti mezzi pesanti. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

 

Fuga conducente. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

 

Revoca patente. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se per esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

 

Raddoppio prescrizione. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta «pesante» e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

 

Perizie coattive. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il Dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

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