L’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 stabilisce che il fascicolo informativo dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazioni agli utili, da consegnare ai contraenti prima della stipulazione della polizza, contenga un progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto.

Tali proiezioni vanno effettuate sulla base di due diversi valori: il tasso minimo di rendimento garantito contrattualmente e una ipotesi di rendimento annuo costante della gestione separata di attivi a cui è collegata la polizza, fissato dall’IVASS e aggiornato ove necessario.

Tale tasso è attualmente fissato nella misura del 4% ed è anche funzionale all’elaborazione del c.d. “Costo percentuale medio annuo” (art. 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e allegato 2), l’indicatore sintetico che le imprese devono inserire nel fascicolo informativo precontrattuale per indicare al contraente di quanto si riduce il potenziale rendimento del prodotto assicurativo per effetto degli oneri gravanti sul premio (sia costi fissi che variabili), rispetto ad un analogo prodotto ipoteticamente privo di costi.

L’analisi dei livelli di rendimento realizzati dalle gestioni separate a cui sono collegate le polizze ha evidenziato una significativa riduzione del numero delle gestioni che hanno realizzato tassi almeno pari al 4%. Anche i tassi medi di rendimento lordo dei titoli di Stato (indice “Rendistato”) che devono essere inseriti nei fascicoli informativi e posti a confronto con i tassi di rendimento realizzati dalle gestioni separate mostrano un trend generalmente decrescente.

Medesimo andamento si registra con riguardo ai c.d. “tassi di rendimento prevedibili” per il prossimo quinquennio anche in conseguenza dell’ingresso, nelle gestioni separate, di titoli di Stato con rendimenti via via più contenuti rispetto al passato.

Per questo secondo l’IVASS è necessario l’aggiornamento dell’attuale tasso, per renderlo maggiormente coerente con i dati di mercato.

Inoltre va considerato che la materia dell’informativa precontrattuale di questo tipo di polizze vita, inclusa la prospettazione dei rendimenti attesi, sarà soggetta, a livello europeo, ad una radicale modifica a partire dal 31 dicembre 2016, per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento UE sui Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (cd. PRIIPs), emanato il 26 novembre 2014. A seguito della emanazione di tale Regolamento le tre Autorità europee (EBA, ESMA e EIOPA) stanno lavorando, su incarico della Commissione UE, per definire in dettaglio l’informativa precontrattuale associata ai PRIIPs.

Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni europee, l’Istituto ritiene comunque opportuno intervenire in via transitoria per adeguare il livello del tasso da utilizzare nella redazione dei progetti esemplificativi e per il calcolo dell’indicatore sintetico dei costi a valori più in linea con gli attuali tassi di mercato, definendo un criterio semplificato che, allo stesso tempo, tenga conto anche delle plusvalenze sui titoli già presenti nei portafogli delle imprese.

Tale criterio prevede l’adozione di un tasso pari alla media aritmetica semplice, su base annua, arrotondata per eccesso o per difetto all’unità, dei due seguenti ultimi tassi noti:
1. tasso medio annuale di rendimento lordo dei titoli di Stato (indice “Rendistato”);
2. tasso medio di rendimento lordo realizzato riferito a tutte le gestioni separate.

In applicazione di tale criterio, la nuova misura del tasso di rendimento da utilizzare nella redazione dei progetti esemplificativi e dell’indicatore sintetico dei costi è pari al 3%5 . In sede di prima applicazione l’adeguamento dei fascicoli informativi dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2016.

I successivi aggiornamenti, ove non subentrino diverse disposizioni derivanti dall’entrata in vigore del Regolamento PRIPs e delle relative disposizioni di dettaglio, avranno luogo a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno e andranno determinati sulla base dei valori annuali dei tassi di cui ai punti 1 e 2, riferiti all’anno precedente.

L’IVASS chiede inoltre alle imprese di inserire anche nell’ambito della sezione B dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto e nei progetti personalizzati, a fianco del tasso di rendimento finanziario aggiornato in base al predetto criterio, in grassetto e in un apposito riquadro, la seguente avvertenza: “Il tasso del (indicare la nuova misura) costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente”.

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 35/2010.