L’articolo 5 del dlgs in commento è dedicato alle violazioni degli obblighi in capo ai distributori che vengono sanzionate a titolo di illecito amministrativo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila a 30 mila euro.

Più in particolare, il comma 1 dell’articolo 5 si riferisce agli obblighi di verifica cui è tenuto il distributore, prima dell’immissione in commercio dei cosmetici, relativamente alla conformità di etichetta, requisiti linguistici e tempo minimo di conservazione.

Il comma 2 dello stesso articolo invece stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie a cui è soggetto il distributore che viola gli obblighi successivi all’immissione in commercio dei cosmetici, che vanno dal ritiro o richiamo qualora il cosmetico non sia conforme ai requisiti stabiliti dallo stesso regolamento fino all’obbligo informativo per i distributori verso la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli stati membri, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana.

I distributori devono infine cooperare con le autorità competenti, per qualsiasi azione intesa a evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato.

Tanto il responsabile quanto il distributore dei cosmetici che non rispondono alle richieste di identificazione nella catena di fornitura sono inoltre soggetti, in base all’articolo 6, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 25 mila euro.

Per quanto riguarda la catena di fornitura, l’articolo 7 del regolamento n. 1223/2009 stabilisce infatti che, per un periodo di 3 anni e su richiesta dell’autorità competente, la persona responsabile deve essere in grado di identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico e viceversa.

L’articolo 16 del dlgs, infine, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 10 mila a 25 mila euro) in capo a responsabile e distributore nei casi in cui non vengano intraprese misure correttive o ogni altra misura opportuna ove si riscontri una non conformità del prodotto (artt. 25 e 26 del regolamento n. 1223/2009).