di Carlo Giuro

Domanda. A che punto è la normativa sui piani individuali di risparmio, i cosiddetti Pir?

Risposta. Da più parti (si ricordano in particolare Assogestioni e Ania) è auspicato il lancio dei piani individuali di risparmio, fiscalmente agevolati, già introdotti dalle manovre del 2011 (in particolare il decreto legge 138) ma ancora in attesa dei provvedimenti attuativi. Si renderebbe più completo l’assetto del sistema previdenziale con l’attivazione anche in Italia di uno strumento di quarto pilastro che si affianchi alla previdenza obbligatoria e alla previdenza integrativa. Il risparmio di lungo periodo potrebbe poi giocare un ruolo significativo tra le misure di sostegno all’economia.

D. Quale sarebbe la funzione previdenziale?

R. Un suggerimento può essere quello di considerare i fondi pensione/Pip come la soluzione per gestire il rischio longevità, il sopravvivere cioè al proprio reddito. A tali strumenti per dir così classici è opportuno poi affiancare altre frecce.

D. I Pir non sono un duplicato dei fondi pensione?

R. La previdenza complementare risponde a finalità e sottostà a vincoli differenti. I Pir si pongono piuttosto in un’ottica di complementarietà rispetto al secondo (previdenza integrativa su base collettiva) e terzo pilastro (previdenza integrativa su base individuale), assolvendo al ruolo intermedio tra la gestione di liquidità e la previdenza.

D. Come funzionano?

R. Va premesso che la normativa, ancora inattuata, è molto generica in quanto non indica le caratteristiche che le forme di risparmio a lungo termine devono avere al fine di beneficiare dell’agevolazione. Assogestioni suggerisce pertanto di delineare gli elementi indispensabili per il riconoscimento della tassazione ridotta. I Pir potrebbero essere istituiti, ad esempio, con vincolo di durata temporale (pari almeno a cinque anni) mediante la sottoscrizione di fondi comuni, polizze, contratti di gestione in cui detenere le attività finanziarie senza alcun vincolo al prelievo o alla tipologia di investimento. Anche l’Ania è tornata sul tema. La proposta (sempre per durate di almeno cinque anni) è di tassare i redditi di natura finanziaria riferibili ai Pir con aliquota ridotta del 12,5%, la stessa prevista i titoli di Stato ed equiparati.

D. Ci sono esempi esteri?

R. In Europa si possono citare i casi di Francia e Inghilterra. Il caso francese è quello dei Plan d’epagne en actions (Pea), forme di investimento in azioni europee con una tassazione agevolata nel lungo periodo. I risparmiatori possono versare nei Pea (sia in unica soluzione che con un piano di accumulo) un montante massimo. Le azioni acquistate sono riscattabili in qualunque momento ma godono di un regime tributario agevolativo se detenute per almeno 24 mesi. Oltre i 5 anni invece i rendimenti dei Pea sono addirittura esenti. Interessante anche il modello anglosassone. In Gran Bretagna sono stati introdotti nel 1998 gli Isa, Individual saving account. Si tratta di conti di risparmio in cui possono depositarsi fondi, azioni, bond, polizze assicurative ma anche eventualmente liquidità. Gli Isa sono esentasse e flessibili nel funzionamento. Vi è però un limite massimo nel caso in cui l’oggetto dell’investimento è la liquidità. (riproduzione riservata)