Pagine a cura di Christina Feriozzi 

Saranno le camere di commercio, mediante l’impiego delle soluzioni informatiche fornite da Infocamere a costituire il punto di riferimento per il database delle informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche. È l’indicazione contenuta nell’art. 14, del disegno di legge delega per il recepimento della Direttiva Ue 2015/849, riguardante la «Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» (e del regolamento Ue 2015/847), approvato il 10 settembre scorso in consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi dell’11/9).

L’antiriciclaggio si allea con il registro imprese. Il miglioramento della trasparenza di persone giuridiche e trust, mediante l’ottenimento e la conservazione di informazioni adeguate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, a pena di sanzioni in capo agli organi sociali, è fra i principali obiettivi del ddl. Tali informazioni dovranno essere registrate a cura del legale rappresentante in apposita sezione del registro imprese, ad accesso riservato e rese disponibili alle autorità competenti e a quelle per il contrasto all’evasione fiscale nonché ai soggetti destinatari dell’obbligo di adeguata verifica e ai portatori di interessi, su apposita richiesta. Tale «registro centrale» consentirà di conoscere la proprietà e il controllo dei soggetti la cui identità è spesso «schermata» da una struttura societaria. In proposito si rileva che la platea dei soggetti coinvolti nell’adempimento coincide con buona approssimazione con le società soggette all’obbligo del deposito del bilancio annuale presso le Camere di commercio (circa 1 milione).

Da un punto di vista operativo, come si legge nella relazione alla delega: «La realizzazione degli strumenti telematici di acquisizione dell’informazione, gestione dell’istruttoria e della conservazione del dato e successiva consultazione potranno beneficiare di un elevato livello di riuso delle soluzioni informatiche già erogate dal braccio tecnologico delle Camere di commercio (Infocamere) e largamente utilizzate da imprese e professionisti».

Da ricordare, poi, che tutta la procedura di recepimento deve completarsi entro il 26 giugno 2017 anche se rumors a livello ministeriale consentono di ipotizzare una definizione del procedimento in Italia, particolarmente attenta alle misure di prevenzione del riciclaggio, anticipata per il prossimo giugno 2016.

Gli altri contenuti della delega. Per gestire efficacemente le politiche di contrasto all’utilizzo del sistema economico-finanziario per fini illegali, l’art. 14 del ddl prevede:

a) l’attribuzione al Comitato per la sicurezza finanziaria del ruolo di organismo preposto all’elaborazione delle analisi nazionali del rischio. Gli esiti delle stesse dovranno essere documentati, aggiornati e messi a disposizione dei destinatari degli obblighi per l’adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;

b) la possibilità di aggiornamento dell’elenco dei soggetti destinatari, al fine di assicurare proporzionalità ed efficacia delle misure adottate e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio;

c) la possibilità di decidere di non assoggettare agli obblighi talune persone fisiche o giuridiche che esercitino in modo occasionale o su scala limitata un’attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio;

d) in presenza di esigui rischi, l’esonero per gli emittenti di moneta elettronica da alcuni obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (se ricorrono stringenti condizioni quali: strumento di pagamento non ricaricabile o con limite massimo di operazioni per euro 250, giacenza massima 250 o 500 euro da utilizzare nel territorio nazionale, ed esclusivamente per acquisti di beni o servizi);

e) l’adeguamento a quanto previsto dagli standard internazionali del Gafi e della Direttiva delle disposizioni di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte;

f) la possibilità di avvalersi dell’identificazione del cliente effettuata da terzi, purché la responsabilità della procedura resti a carico del soggetto destinatario e sia garantita la responsabilità dei terzi circa il rispetto della direttiva, dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti;

g) la richiesta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai prestatori di servizi relativi a società o trust e ai loro titolari effettivi, diversi dai professionisti;

h) nel settore delle assicurazioni vita o di altre forme assicurative di investimento che i destinatari degli obblighi applichino le misure di adeguata verifica, oltre che per il cliente e per il titolare anche al beneficiario del contratto nonché all’effettivo percipiente della prestazione liquidata e ai rispettivi titolari effettivi;

i) che l’Uif: abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente; cooperi con le Fiu di altri paesi; individui operazioni da comunicare in base a criteri oggettivi ed emani indicatori di anomalia e istruzioni per le Sos;

j) l’assolvimento dell’obbligo di conservazione, garantendo completa e tempestiva accessibilità ai dati, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti.