Un procedimento antitrust, diversamente da quel che si può pensare, non finisce con una sanzione. Sempre più spesso, infatti, seguono azioni civili di risarcimento. E ciò si verifica molto spesso anche in Italia.

Il punto è perciò critico. E non a caso l’Unione Europea è recentemente intervenuta in materia, con una direttiva (la n. 2014/104/Ue) che detta alcune regole volte a disciplinare uniformemente le azioni di risarcimento dei danni provocati da illeciti antitrust. È bene quindi tenerne conto, considerato che il termine di recepimento – il 27 dicembre 2016 – non è poi così lontano e che queste regole probabilmente sin d’ora orienteranno i giudici nazionali.

Ma quali sono, in pillole, le più importanti novità della normativa?

1) Efficacia probatoria delle decisioni delle Autorità antitrust. Viene stabilito il principio per cui le loro pronunce costituiscono prova dell’illecito anticoncorrenziale anche dinanzi al giudice civile, così che non sarà necessario fornire questa dimostrazione anche nel procedimento giudiziale. In realtà, alcune decisioni italiane hanno già accolto questo principio, riconoscendo alle decisioni del garante della concorrenza l’efficacia di una (forte) presunzione. La norma comunitaria spazzerà via ogni disquisizione in merito.

2) Ricerca delle prove. Per consentire di disporre di prove sufficienti per iniziare una causa risarcitoria, è sancito espressamente che il privato potrà avere accesso al fascicolo del procedimento antitrust svoltosi innanzi alle autorità nazionali per estrarre documenti.

3) Azione dei danneggiati indiretti. Si prevede che l’azione di risarcimento possa essere promossa non solo dai diretti danneggiati – ossia, tipicamente, da chi ha acquistato i beni o i servizi a prezzi maggiorati a causa dell’illecito antitrust – ma anche da quelli indiretti, ossia dagli acquirenti presso questi ultimi. Ciò perché può verificarsi che a subire il danno in misura maggiore siano i consumatori che hanno comprato da un supermercato che, a sua volta, ha acquistato da imprese coinvolte in un cartello di prezzi. Ebbene, anche gli acquirenti finali potranno ottenere un risarcimento.

4) Quantificazione del danno. La stima del danno sarà rimessa ai criteri nazionali, ma la sua quantificazione potrà essere demandata dal giudice nazionale all’autorità antitrust. La Ue ritiene infatti che i garanti siano meglio attrezzati per questa difficile stima. Va da sé che difficilmente questo sistema garantirà sconti a soggetti già sanzionati.

5) Vantaggi per chi aderisce ai programmi di clemenza. Sono poi previsti vari vantaggi per chi abbia autodenunciato illeciti antitrust, aderendo ai programmi di clemenza. Tra di essi, sono stati stabiliti limitazioni dell’accesso al fascicolo del procedimento. Inoltre, in caso di più corresponsabili, il pentito potrà ottenere l’esenzione sia dalla responsabilità solidale sia dalla responsabilità verso danneggiati indiretti.

È quindi più che mai necessario che le imprese, che troppo spesso sottovalutano la questione, adottino adeguati strumenti di prevenzione degli illeciti antitrust. Il rischio non è più solo quello di una – pur pesante – sanzione amministrativa ma anche di costosi e complessi giudizi civili.

Marco Mergati