di Gabriele Ventura 

Per gli avvocati l’obbligo di assicurarsi non è ancora in vigore. Fino a quando il ministero della giustizia non avrà determinato le condizioni essenziali della polizza. Lo ha ribadito il Consiglio nazionale forense in un parere (n. 35 del 24 giugno 2015) pubblicato ieri sul portale dedicato del Cnf. È infatti il comma 5 dell’art. 12 della legge n. 247/2012 (il nuovo ordinamento forense) a stabilire che l’obbligo di assicurazione sull’attività professionale degli avvocati sia differito in attesa della determinazione, da parte di via Arenula, delle condizioni essenziali della polizza, nonché dei massimali minimi di polizza. Che, passato oltre un anno dall’entrata in vigore per tutti gli altri professionisti, non è ancora avvenuta. Nel dettaglio, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro ha chiesto al Cnf di sapere se l’assicurazione obbligatoria a copertura dell’attività svolta dai praticanti nell’esercizio della professione si debba ritenere già efficace per effetto dell’eventuale intervenuta determinazione da parte del ministero delle condizioni essenziali e dei massimali minimi, ovvero se tale efficacia sia ancora differita in attesa di tale determinazione. Il Cnf precisa anzitutto che l’art. 12 della legge n. 247/2012, nel disciplinare l’obbligo di assicurazione, prevede due distinte fattispecie: la prima, regolata dall’art. 12, prima comma, prevede l’obbligo dell’avvocato, dell’associazione professionale o della società di professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La seconda, regolata dall’art. 12, secondo comma, prevede l’obbligo dell’avvocato, dell’associazione professionale o della società di professionisti di stipulare un’ulteriore polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione. Ma non essendo pervenuta dal ministero alcuna indicazione, conclude il Cnf, l’obbligo è tutt’ora differito per entrambe le ipotesi.

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