Pagina a cura di Cinzia De Stefanis 

Stretta per i cosmetici e stop alle pubblicità fuorvianti. Il distributore o l’importatore o il fabbricante che immette sul mercato un prodotto cosmetico dannoso per la salute del consumatore, senza informare l’autorità, sarà punito con la sanzione pecuniaria da 10 mila a 25 mila euro. Per le violazioni delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione, così come nel caso in cui il responsabile e il distributore non rispettino gli obblighi in materia di notifica della commercializzazione, la multa può andare dai mille ai 6 mila euro. Mentre è compresa tra 10 mila e 100 mila euro quella per chi fosse responsabile delle violazioni di obblighi in materia di valutazione della sicurezza, preliminare all’immissione sul mercato del prodotto e di documentazione informativa sul prodotto. Tutto questo è previsto in uno schema di Dlgs recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, che ha ottenuto il via libera preliminare dal consiglio dei ministri. La conferenza Stato-regioni, nella riunione del 24 settembre 2015, ha reso parere positivo allo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria sui prodotti cosmetici.

 

Obiettivo del dlgs sui cosmetici. L’11 luglio 2013 ha trovato piena applicazione il regolamento (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, il cui articolo 37 prevede l’adozione a livello nazionale sanzionatorio a tutela degli obblighi in materia di commercializzazione ivi previsti. Il regolamento (Ce) n. 1223/2009 ha, altresì abrogato la direttiva comunitaria del Consiglio 761768/Ce.

L’obiettivo che si persegue con il dlgs, considerata la particolarità della materia, è rappresentato nel breve, medio e lungo periodo, dalla necessità di punire comportamenti non coerenti con le nuove discipline dei prodotti cosmetici, introdotte dal regolamento (Ce) 1223/2009. Si potrà quindi realizzare un quadro normativo certo, esaustivo, adeguato e in continuità e coerenza con il quadro sanzionatorio vigente. L’altro obiettivo è quello della tutela del consumatore. Sarà possibile per gli operatori pubblici del controllo (addetti al controllo e organi di polizia giudiziaria) irrogare sanzioni specifiche per le fattispecie riscontrate. Alla luce della funzione di deterrenza, nel lungo periodo si ritiene di giungere a uno spontaneo rispetto delle norme Ue e alla consequenziale riduzione dei casi di irrogazione delle sanzioni.

 

Mancanza istruzioni per l’uso. Chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici senza la dovuta etichettatura, senza le istruzioni per l’uso e qualsiasi altra indicazione utile per il consumatore, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a mille euro. Il distributore o l’importatore o il fabbricante che immette sul mercato un prodotto cosmetico dannoso per la salute del consumatore senza informare l’autorità è punito con la sanzione di una multa da 10 mila a 25 mila euro.

 

Immissione in commercio di sostanze classificate cancerogene. Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa che va dai 1.032 ai 7.746 euro (o reclusione da 1 mese a 1 anno e multa che va da 258 a 2.582 euro) per chi viola il divieto nell’impiego di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche.

 

Sperimentazioni animali. Se si violano gli obblighi definiti dal regolamento europeo sui nanomateriali, la multa va dai mille ai 6 mila euro. Mentre sono previste sanzioni penali per la violazione dei divieti inerenti alla sperimentazione animale con l’arresto da 1 mese a 1 anno e con l’ammenda da 500 a 5 mila euro. In caso di fattispecie colposa, però, vi è una riduzione della pena sia dell’arresto, fino a sei mesi, che dell’ammenda, fino a 2.500 euro.

 

Sicurezza. L’articolo 8 del dlgs assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tra 10 mila e 100 mila euro la persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e di documentazione informativa sul prodotto. Più in particolare il comma 1 fissa le sanzioni relative all’immissione in commercio di cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza o per i quali non sia stata elaborata una relazione adeguata. Il comma 2 stabilisce invece sanzioni amministrative pecuniarie qualora la valutazione di sicurezza non rispetti le condizioni fissate dal regolamento. Infine il comma 3 stabilisce le sanzioni a cui è soggetta la persona responsabile quando non soddisfa gli obblighi in materia di documentazione informativa sul prodotto.

 

Etichettatura non conforme. L’articolo 13 dello schema di dlgs tratta delle sanzioni pecuniarie per l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici con etichettatura non conforme alle norme Ue o per l’impiego nell’etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che in realtà non possiedono. La sanzione pecuniaria, in questo caso, va da 500 a fino a 5 mila euro .

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