di Francesco Squeo

Si riduce l’appeal fiscale delle polizze Vita quale strumento di pianificazione patrimoniale ai fini successori: la legge di Stabilità (articolo 44, comma 23) revoca il regime di esonero dalla legge accordato agli eredi sui rendimenti finanziari generati dagli attivi vestiti in polizza. Permane invece l’esonero di quanto percepito dagli eredi ai fini dell’imposta di successione, benché non si sappia ancora per quanto tempo.

 

Dal 1° gennaio dell’anno prossimo l’esenzione concernerà soltanto il maggior capitale corrisposto dalla compagnia assicurativa a copertura del rischio demografico. Capitale che nella gran parte dei casi risulta essere piuttosto basso (pochi punti base dei premi corrisposti o del valore della polizza), in quanto il rischio dell’impresa assicurativa è ridotto al minimo, trovando la principale causa della polizza nella vantaggiosità in chiave successoria. Infatti prima della modifica in discorso la normativa consentiva l’assenza di imposizione diretta e indiretta su quanto liquidato agli eredi all’atto del decesso del contraente. Va da subito sottolineato che la tempesta si era già profilata all’orizzonte, per gli attacchi portati avanti sia dall’autorità giudiziaria che dalla stessa amministrazione finanziaria. L’oggetto del contendere è la controversa natura assicurativa delle polizze unit-linked, contratte con compagnie assicurative estere (quelle che danno luogo al cosiddetto «fondo dedicato» in polizza), venendo in rilievo piuttosto la vocazione di «prodotto di investimento». La conseguenza sul piano fiscale da ultimo è stata quella di considerare la polizza in quanto «interposta», una sorta di schermo, essendo secondo l’amministrazione finanziaria abusata la possibilità di beneficiare del regime di esenzione in maniera indebita. Invero l’articolo 34, comma 4, del decreto 601/73, ora emendato dalla Legge di Stabilità, concerne le agevolazioni fiscali che, per definizione, dovrebbero agevolare chi ne ha bisogno. Viene così riportato dal governo nel giusto alveo il rispetto del principio di capacità contributiva, ponendo le compagnie assicurative nella condizione (che potrebbe rappresentare un’opportunità) di dover svolgere in maniera più significativa l’attività di assicurazione in senso proprio. Ciò implica che lo scenario dovrebbe condurre per il futuro a polizze a componente mista – assicurativa e finanziaria – con un nuovo bilanciamento tra le due. Insomma, la competizione potrà essere giocata nel proporre il miglior prodotto assicurativo disegnato sulle esigenze del cliente, caso per caso.

 

Che questo possa rappresentare il primo passo significativo del governo nell’eliminare i rilevanti benefici per i grandi patrimoni è piuttosto palese. Non è dato sapere che cosa accadrà per quanto oggi esonerato, ai fini dell’imposta di successione, dall’articolo 12 del decreto legislativo 349 del 31 ottobre 1990, che concerne i beni non compresi nell’attivo ereditario. Il comma 1, lettera c, di tale articolo riguarda «le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio degli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto». Nel citato ultimo caso, se beneficiari della polizza sono gli eredi del contraente defunto, allora quanto percepito con riferimento alla polizza è esente da imposizione. E in futuro? Chi vivrà vedrà. (riproduzione riservata)