È operativa la polizza assicurativa per la responsabilità civile, comprendente la copertura per eventi dannosi legati alla proprietà di un cane, se questo provoca la caduta di una persona anche fuori dalle mura domestiche.

Poiché dal testo di polizza, secondo l’interpretazione dei giudici di merito, sarebbe emerso che la copertura avrebbe operato soltanto nell’ambito della vita familiare dell’assicurato, la circostanza che il cane fosse presente in azienda – nonostante fosse stato provato che lo stesso non avrebbe svolto attività abituale di guardia né che sarebbe stato ivi condotto con regolarità dal suo padrone – avrebbe di conseguenza escluso la copertura assicurativa.

Secondo la Suprema corte tale interpretazione sarebbe del tutto arbitraria poiché, in riferimento al cane, non sarebbe stata presente alcuna limitazione riferibile alla vita privata del proprietario; inoltre, la polizza comprendeva espressamente il rischio derivante dalla proprietà del cane; sarebbe altresì arbitrario interpretare il termine abitazione (effettivamente presente in polizza) come non estendibile al luogo di lavoro abituale, da considerarsi comunque una parte della vita privata (Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 18349 del 27 Agosto 2014).