La bozza del disegno di legge di Stabilità 2015 mette nel mirino le rendite finanziarie delle polizze Vita. Che finora hanno goduto di una serie di vantaggi fiscali che le hanno fatte diventare uno strumento di primo piano nell’offerta delle private bank. Infatti i capitali percepiti dai beneficiari di polizze Vita in caso di morte dell’assicurato sono esenti dall’imposta sui redditi delle persone fisiche (invece nel caso di riscatto della polizza i proventi sono tassati al 26%, come le altre rendite finanziarie). Ma ora l’articolo 44 dello schema della legge di Stabilità prevede che in caso di morte dell’assicurato sia esclusa dall’applicazione dell’imposta sui rendimenti finanziari soltanto la quota dei capitali percepiti che si riferiscono alla copertura del rischio demografico. Questo significa che sarà esente dall’imposta sui rendimenti la parte di capitale erogata dalla compagnia in più rispetto al valore finanziario della polizza al momento del decesso. Il resto sarà tassato al 26% (o con l’aliquota del 12,5% se si tratta di investimenti in titoli di Stato). Quindi in caso di un capitale di 1 milione di euro, ottenuto versando premi per 700 mila euro e con 100 mila euro di copertura versati dalla compagnia, la tassazione sarà applicata ai 200 mila euro di capital gain.

Resta l’altro grande punto di forza delle polizze, ovvero l’esenzione delle imposte di successione. Si tratta di un vantaggio notevole che si associa alla possibilità di scegliere liberamente il beneficiario, pur nel rispetto della quota legittima, perché i capitali non rientrano nell’asse ereditario. «Oltre al fatto che si tratta solo di un’eventualità, visto che la legge non è stata ancora approvata», spiega Lorenzo Stipulante, country manager per l’Italia di Farad International (società specializzata in soluzioni assicurative per il private banking), «c’è da dire che queste polizze comunque continuano a beneficiare del differimento della tassazione al momento del decesso o del riscatto, elemento che già di per sé genera una migliore ottimizzazione dei portafogli». Secondo Stipulante, «il governo ha finalmente scoperto le carte in un campo, quello della tassazione delle polizze Vita, in cui non si è mai saputo come sarebbe avvenuto l’inasprimento fiscale». In molti temevano l’inclusione delle polizze nel campo di applicazione delle imposte di successione e di conseguenza la loro inclusione nell’asse ereditario. Si tratta di un punto impostante, visto che le imposte di successione oggi in Italia non sono alte rispetto agli altri Paesi europei, ma, stando alle indiscrezioni, prima o poi dovrebbero essere aumentate. «Con questa misura il nostro settore ottiene certezze e adesso possiamo presentarci ai clienti con minori dubbi», aggiunge Stipulante. Dalla lettura della bozza della legge di Stabilità si evince che tutte le componenti di puro decesso non rientrano nell’applicazione della tassazione sui rendimenti finanziari, indipendentemente dal tipo di polizza in cui sono inserite, ovvero ramo I (polizze tradizionali), ramo III (unit linked e index linked) e ramo V (pura capitalizzazione). «Si tratterà di andare a vedere caso per caso a quanto ammonta la componente finanziaria», conclude Stipulante. (riproduzione riservata)