Rami danni

Autore: Gerardo Marrese
ASSINEWS 257 – ottobre 2014

Una delle polizze più diffuse in Italia è certamente la globale fabbricati civili sia per singole unità abitative che per interi immobili condominiali.

Al di là del nome d’arte che le compagnie danno al prodotto, le condizioni contrattuali sono rimaste sostanzialmente uguali nel corso degli anni comprendendo la sezione incendio relativa ai danni al fabbricato e la sezione RC (con l’estensione al ricorso terzi) per i danni a persone e cose di terzi, ivi compresi gli stessi condomini considerati terzi tra loro. Per le polizze riferite alle singole unità immobiliari è possibile assicurare anche i danni al contenuto (per incendio e furto), la RC del capofamiglia, l’assistenza e la tutela legale.
Nelle polizze di mercato la sezione incendio è prestata nella forma a “rischi nominati”.
Inoltre, per dare maggiore flessibilità alla polizza, generalmente è offerta la possibilità di scegliere 2 o 3 pacchetti diversi a partire dalle condizioni standard con l’integrazione modulare, se esplicitamente richiesta, di alcune garanzie quali, ad esempio, l’acqua condotta e, al top, anche la ricerca del danno.
Purtroppo anche i prodotti più recenti, che hanno correttamente adottato una grafica “leggibile”, che pone in rilievo le caratteristiche “negative”, per l’assicurato, non brillano certamente per “trasparenza”, per quanto riguarda i punti che rappresentano da sempre motivo di “irritazione” della clientela, che scopre soltanto in caso di sinistro la “inadeguatezza” della copertura assicurativa acquistata senza, tuttavia, ritenere opportuno avvalersi del ricorso all’autorità giudiziaria per il duplice concorso della modestia dei danni in contestazione e delle lungaggini della giustizia civile.
Emblematico è il caso della definizione del novero dei terzi che ha diverse formulazioni con conseguenze non immediatamente percepibili; non sono considerati terzi:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché parenti ed affini se conviventi;
2) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’assicurato e, se conviventi, i loro ascendenti e discendenti e ogni parente o affine;
3) il coniuge nonché genitori, figli, parenti ed affini se conviventi;
4) il coniuge, i parenti e gli affini dell’assicurato, purché con lui conviventi.

Fatta eccezione della definizione di cui al punto3) per la quale è chiaro che l’esclusione (al di là del coniuge) riguarda unicamente tutte le figure parentali se conviventi, per tutte le altre possono verificarsi situazioni di incompatibilità con la vita reale.
Con la definizione di cui al punto 1) sono esclusi comunque genitori e figli, conviventi (giustamente) o meno per la qual cosa ne consegue che nel caso abbastanza frequente di appartamenti contigui e/o sottostanti, occupati da genitori e/o figli non conviventi non sono risarcibili sia i danni personali agli stessi che alle loro cose.
Con la definizione di cui al punto 2) si cade nella problematica del punto precedente con l’aggiunta, dell’esclusione del convivente more uxorio con relativi ascendenti e discendenti conviventi.
Per la definizione di cui al punto 4) il problema può riguardare il coniuge legalmente separato e non convivente in particolare se alloggiato e/o proprietario di un appartamento contiguo e/o sottostante.
Il problema per il danno a cose si semplifica nel caso in cui sia assicurato il condominio dal momento che il danno alle unità immobiliari diverse da quella in cui si innesca il sinistro rientra nell’ambito delle garanzie dirette e quindi è indennizzabile ma non in termini di responsabilità; ovviamente rimangono esclusi, se non opera la terzietà, il danno al contenuto di tali altri appartamenti.
Si è messo in evidenza il problema della terzietà in quanto può determinare una grave carenza “assicurativa” nel caso di incendio, scoppio ed esplosione originata in un appartamento ed estesa a unità immobiliari e relativo contenuto di genitori, figli ecc. conviventi o meno.
Certamente in termini di frequenza il rischio più importante relativamente alla globale fabbricati, sia come danno diretto che come danno di responsabilità, è quello dell’«acqua condotta » con l’aggiunta delle «spese di ricerca del danno», generalmente comprese nei pacchetti integrativi previsti dalle polizze.
La formulazione della condizione “acqua condotta”, che è possibile trovare anche sotto altre denominazioni, quali ad esempio “bagnatura e allagamento”, “fuoriuscita di acqua condotta” ecc. comporta la copertura assicurativa dei danni subiti dalle cose assicurate (beni immobili e mobili) e di quelli prodotti alle cose non assicurate (responsabilità per danni a cose non di proprietà dell’assicurato) a seguito di fuoriuscita di acqua da condutture e/o impianti idrici come, ad esempio:
«La Società risponde, fino alla somma indicata in polizza per il fabbricato, dei danni diretti e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento d’acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o del maggior fabbricato del quale lo stesso forma eventualmente parte. La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza. Si intendono operanti le esclusioni previste dalla Sezione Incendio». Occorre porre particolare attenzione ai termini utilizzati per individuare gli impianti a servizio del fabbricato che si intendono assicurati. Nella condizione di cui sopra non si parla di impianti tecnici o quanto meno di condutture, ma si fa riferimento soltanto a specifici impianti (che comprendono sia apparecchiature e macchinari che condutture).¹

Il punto dolente della definizione di “rottura” è certamente rappresentato dall’aggettivo che l’accompagna: “accidentale”, dizione adottata praticamente da tutto il mercato con la sola eccezione della polizza globale fabbricati proposta dai Lloyd’s, che, tuttavia escludono i danni di usura.
In un lungo articolo pubblicato nel 1997 sul n. 80 di ASSINEWS l’ing. Claudio Ferrea faceva un’ampia disamina delle cause di rottura di una tubazione riconducendola, nella quasi totalità, ad effetti della corrosione che certamente non può ritenersi “accidentale”. Sussiste tuttora una notevole disparità di interpretazioni circa il concetto di “accidentale” tra assicuratore, assicurato e perito incaricato dell’accertamento delle cause del sinistro.
Secondo le intese degli assicuratori per rottura accidentale si intende quella situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l’impianto e/o le tubazioni subiscano delle rotture, falle o fenditure tali da creare una situazione di discontinuità nell’impianto. In tal senso sopperisce quella che è la definizione di “infortunio” come causa circoscritta nel tempo e nello spazio.
Ma nel campo della responsabilità civile si è viceversa affermata un’interpretazione ben diversa di “fatto accidentale” da parte della giurisprudenza di legittimità (più volte seguita dalla giurisprudenza di merito): “l’assicurazione della responsabilità civile non può riguardare fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o a forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la denominazione, importa che il fatto dannoso per il quale l’assicurazione è stipulata, deve essere colposo, coprendo con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa”
Ora viene facile chiedersi come si possa parlare di accidentalità in impianti che hanno più di 10/ 15 anni od oltre o che fanno parte di immobili costruiti negli anni 60/70, se non prima, usando materiali, spesso scadenti, con impianti installati senza alcuna protezione e annegati direttamente nella malta e nel calcestruzzo. Le molteplici cause di degrado di impianti e/o tubazioni, sia in ferro che in altri materiali come piombo, materie plastiche, eternit, ghisa ma anche acciaio zincato, permettono di capire come una buona percentuale dei danni da acqua siano conseguenza di rottura di tubazioni per vetustà e in tali casi risulta insostenibile “l’accidentalità” richiesta secondo le intese degli assicuratori.
In altri termini – se questa è la situazione – il fatto non può essere considerato imprevedibile, come inteso dagli assicuratori, in quanto, soprattutto se non è episodico, ha già interessato altri impianti di uno stesso stabile.
La percentuale maggiore di denunce riguarda impianti vetusti, per cui parlare di accidentalità pare proprio un’utopia. C’è indubbiamente una dicotomia tra il dettato della polizza e il praticato in quanto, nella realtà, molti danni di questo tipo sono comunque indennizzati dalle compagnie. Purtroppo si deve sottolineare che le compagnie, lontane dall’adottare una vera politica di trasparenza, mantengono questa definizione lasciando alla discrezione del perito e del liquidatore ed alla loro capacità di interpretare il sinistro l’individuazione dei casi in cui occorre concedere oppure opporsi.
Ed allora, perché non uscire da questa “contraddizione” adottando il criterio dei giudici? In tal modo si potrebbe chiaramente escludere la indennizzabilità dei danni occasionati da eventi volontari (dolo) e comprendere quella dei danni involontari (dovuti a colpa anche grave), tenendo conto che la rottura di impianti vetusti non è certamente volontaria né generalmente attribuibile alla intenzionale mancata manutenzione, salvo rare eccezioni.
La dizione adottata dai Lloyd’s³ rappresenta un superamento di questa “nebulosità” anche se è abbinata ad una serie di paletti che possono risultare particolarmente “inadeguati” come ad esempio l’apposizione di un limite di indennizzo dell’ordine di qualche migliaio di euro (25.000,00 o 50.000,00 per sinistro e per anno) contro l’operatività fino alla concorrenza della somma assicurata per il fabbricato prevista dalle altre polizze di mercato così come il mancato riferimento agli impianti e l’esclusione dei danni conseguenti a rotture provocate da gelo, dei danni causati dalla fuoriuscita di acqua dovuta all’occlusione di impianti idrici, nonché da rottura accidentale di condutture diverse dai pluviali o grondaie, installate all’esterno della costruzione o interrate.
Sulle altre polizze sono normalmente esclusi i danni relativi alle condutture interrate all’esterno dei fabbricati nonché quelli:
– causati da umidità e stillicidio;
– derivanti da traboccamento o rigurgito di fognature;
– da gelo;
– da occlusione di condutture;
– infiltrazioni di acqua piovana non dipese da rotture;
anche se è possibile derogare con apposite condizioni ai danni causati da traboccamento o rigurgito di fogna o da occlusione di condutture.

Ovviamente gli assicuratori, limitando le prestazioni unicamente alle rotture e non ai guasti, intendono escludere, senza alcun dubbio, i danni che siano dovuti al semplice sfilamento di un tubo anche se dovuto a dilatazioni e/o contrazioni termiche, così come le occlusioni per corpi estranei e le tracimazioni.
Va tuttavia notato che alcuni di questi “guasti” come l’occlusione e/o il traboccamento e/o il rigurgito di fogna sono generalmente assicurabili con apposita condizione nelle estensioni modulari previste dalle polizze standard.
Nel caso di un allagamento per lo scoppio di una caldaia e/o di un contenitore in pressione (autoclave, boiler ecc.) certamente si tratta di una “rottura” per cui il danno – nella polizza GF – è garantito dalla condizione “acqua condotta”, se operante, altrimenti è escluso in quanto nell’elencazione dei rischi nominati non sono normalmente previsti i danni consequenziali come la fuoriuscita e/o il colaggio di liquidi in genere.
Un’esclusione SEMPRE operante per la garanzia danni da acqua è quella relativa alla demolizione ed alla riparazione delle parti di fabbricato per ricercare il guasto. Generalmente demolire una parte del fabbricato, ricercare il punto preciso dove è avvenuta la rottura, ripristinare il tutto (costi dell’intervento del muratore e dell’idraulico, tanto per intenderci) può essere più gravoso del danno al fabbricato come per una ritinteggiatura.
Dal momento che questo è ben noto alle compagnie, questa limitazione di garanzia è fatta oggetto di apposita estensione da richiamare nella formulazione “top” di ciascuna polizza e generalmente prestata con una condizione del tipo: «La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato. risarcibile in base alla sottosezione Danni d’acqua al fabbricato, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta
; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Dette spese saranno risarcite fino alla concorrenza massima per ciascun sinistro dell’imporlo di euro 2.500,00 e, per anno assicurativo, dell’imporlo pari al 3 per mille della somma assicurala per ciascun fabbricato con il massimo di euro 10.000,00.
La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza
».

Così formulata la garanzia ricerca del guasto è prestata se e solo se è operativa la garanzia acqua condotta e cioè solo se si verificano danni da bagnamento conseguenza della fuoriuscita di acqua condotta. In altri termini, se per effetto della rottura e della fuoriuscita di acqua dalla rete sotto il pavimento del bagno, si ha il solo danneggiamento (bagnamento) del solaio dell’appartamento sottostante senza alcuna manifestazione nell’appartamento dell’assicurato la polizza garantisce in termini di RC, secondo l’interpretazione e l’applicazione data da diversi uffici danni, il danno al terzo ma non riconosce i costi di ricerca del guasto e di riparazione.
Inoltre la garanzia, quando operante, sia pure con limiti molto modesti riguarda la sola eliminazione del guasto (riparazione e/o sostituzione dell’impianto) che ha prodotto la fuoriuscita di acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di quelle parti del fabbricato strettamente collegabili alla finalità sopra detta.
Se, ad esempio, per vari motivi non è possibile trovare le maioliche di un bagno dello stesso tipo di quelle esistenti, la garanzia ricerca del guasto non indennizza, per i motivi sopra detti, il rifacimento completo della pavimentazione, ma solo quelle relative all’intervento di eliminazione del guasto (in altri termini garantisce unicamente il rappezzo).
Ma nel caso di una perdita d’acqua l’intervento non è comunque dovuto senza alcuna limitazione secondo il disposto dell’art. 1914 del codice civile? 4
Come si è detto difficilmente si ricorre all’autorità giudiziaria per definire queste controversie e la sentenza del Giudice di Pace di Bologna,₅ che ha condannato una compagnia a pagare queste spese addirittura in mancanza di detta condizione estensiva, non ha dato luogo ad alcun ripensamento delle compagnie che mantengono inalterata la normativa, fiduciose che oltre a percepire un premio ad hoc (che potrebbe anche essere ricompreso nel premio base), i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie applicate, la “nebulosità” sulla indennizzabilità del danno si traducano sempre in un effettivo vantaggio per l’assicuratore ma non certamente per la trasparenza dei suoi prodotti. Rispetto alla diffusione di tale modello di polizza ci si deve chiedere se sia più rispondente alla causa del contratto un obbligo da parte dell’assicuratore di indennizzare una verniciatura ogni settimana, ovvero il sostenimento delle spese di ricerca ed eliminazione del guasto all’origine, diligentemente sostenute dall’assicurato (dal momento che per salvataggio non si può certamente intendere la chiusura di una valvola di intercettazione con cui impedire l’erogazione dell’acqua).
La vera pubblicità per una compagnia non è certamente da affidare a spot che lasciano il tempo che trovano, ma l’impegno a riformulare con trasparenza le condizioni che – soprattutto per i prodotti di larga diffusione – danno molto spesso origine a forti dissapori con l’utenza, che così finisce per avere un motivo in più per alimentare la propria diffidenza verso tutti gli assicuratori.


¹ La dizione utilizzata non si può riferire alle grondaie ed ai pluviali per lo scarico delle acque meteoriche (impianti tecnici di raccolta delle acque piovane). Per poterli ritenere certamente inclusi andrebbe aggiunto il riferimento anche agli impianti tecnici o almeno la rottura di “condutture e/o comunque tutto ciò che serve a trasportare acqua o liquidi in genere da un punto all’altro”. Nel caso poi che la clausola parlasse unicamente di rotture delle condutture rimarrebbero esclusi gli “impianti” che sono tutto ciò che si trova fra una conduttura e l’altra. In tal caso si potrebbe vedere, ad esempio, contestato il danno per la rottura del serbatoio di uno scaldabagno o di una caldaia non potendoli intendere come una conduttura.

² Cass. Civ., sez. III, 10 aprile 1995, n. 4118. Cfr. ex multis Cass. Civ. 1990 n. 2863 e Cass. Civ. 1983 n. 6071.

³ Relativamente ai danni causati dalla rottura di condutture e impianti fissi non interrati posti ad uso comune del Fabbricato assicurato, gli Assicuratori indennizzeranno i danni materiali e diretti al Fabbricato, causati da spargimento d’acqua conseguenti a rottura di: – condutture idriche; – impianti adibiti alla raccolta o allo smaltimento delle acque piovane. … omissis …»

4 Art. 1914 Obbligo di salvataggio L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227). Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (att. 187). L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3).

₅ Polizza globale fabbricati: clausola “ricerca guasto” con premio suppletivo è nulla: sentenza 06.04.2004 n° 1312. È nulla la clausola di un contratto di assicurazione del ramo “polizze globali fabbricati”, che subordini l’indennizzabilità delle spese per la cosiddetta “ricerca guasto” alla sottoscrizione di apposita clausola e al pagamento di un premio suppletivo. Il Giudice di Pace di Bologna ha stabilito il principio sopra riportato. La tesi seguita evidenzia che la legge (art. 1914 c.c.) impone all’assicurato il cosiddetto “obbligo di salvataggio”, cioè di fare tutto il possibile per arrestare gli effetti del sinistro ed evitare che arrivi a conseguenze più gravi. Tale previsione è posta come inderogabile dall’art. 1932 c.c. Pertanto, nel momento in cui l’assicurato scopre l’evento dannoso e si appresta a sostenere spese per ricercarne l’origine, adempie all’obbligo di salvataggio. Se non ricercasse l’origine del guasto, non salverebbe nulla in quanto riparerebbe gli effetti del sinistro (trattandosi di una perdita di acqua in un muro, si limiterebbe a verniciare il muro), ma non impedirebbe che lo stesso si rigenerasse (ovviamente, le infiltrazioni interne continuerebbero a manifestarsi). La clausola è quindi stata dichiarata nulla e, in base all’art. 1419 c.c. è destinata ad essere sostituita dalla previsione di cui all’art. 1914 c.c. Il Giudice ha affermato che “la Compagnia convenuta non può utilizzare la clausola numero X del contratto al fine di non pagare rimborsi che invero dovrebbe corrispondere per legge, in questo modo aggirando quando disposto da norme imperative (artt. 1914, 1915,1932, 1939, 1419 c.c.)”.