Pagina a cura di Duilio Liburdi  

 

Collaborazione volontaria alla verifica delle somme dovute per imposte e sanzioni senza accesso al forfait se non per i patrimoni fino a 2 milioni di euro come media annuale. Con la possibilità, però, di ricomprendere nella procedura anche il periodo di imposta 2013, come new entry derivante dagli ultimi emendamenti. La complessità nella determinazione delle somme dovute per la sanatoria è in parte mitigata dalla forte riduzione delle sanzioni sia amministrative sia penali. È questo il quadro che emerge dal provvedimento in tema di voluntary disclosure così come approvato dalla commissione finanze della Camera e ora in discussione in aula. Il principio che ha ispirato il testo della norma, sin dall’inizio, è chiaro: procedere alla individuazione di quelle disponibilità che sono all’estero e che sono riferibili a contribuenti residenti in Italia per le quali siano stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale e dunque di compilazione del relativo quadro RW. Peraltro, nel corso dell’iter di redazione del testo normativo, a questa ipotesi si è affiancata anche quella di sanatoria per i contribuenti che non hanno violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale mediante una sorta di maxi ravvedimento operoso, anch’esso aperto sino al periodo di imposta 2013. Va osservato, in primo luogo, come il testo della disposizione normativa non sia del tutto lineare, soprattutto in relazione alle diverse possibilità che vengono offerte in relazione alla gestione delle disponibilità di cui si intende sanare la mancata dichiarazione del passato.

Un ruolo fondamentale verrà rivestito dall’amministrazione finanziaria in quanto, evidentemente, la valutazione della documentazione prodotta dal contribuente è demandata proprio all’Agenzia delle entrate al fine di determinare il costo dell’operazione complessiva. Di fatto, la procedura di collaborazione volontaria si articola in step ben identificati dalla legge:

– i contribuenti interessati alla voluntary presentano la documentazione e una istanza attraverso la quale sono evidenziate le disponibilità detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, al fine di individuare, per esempio, quali siano quelle produttive di reddito e quali, invece, non lo sono. È evidente come questo sia uno dei punti di maggiore delicatezza anche in relazione alla documentazione da produrre. Il problema da superare è, infatti, attestare, per esempio con una grandezza pari a 100 non indicata nel quadro RW, che quella grandezza è parte di un reddito già regolarmente tassato in passato e, dunque, in termini di «disponibilità», non costituisce elemento rilevante ai fini della base imponibile;

– esaminata la documentazione e determinato il carico complessivo in termini di imposte e sanzioni, la procedura sembra articolarsi sull’invio di un documento da parte dell’Agenzia delle entrate nel quale è indicato il «conto della spesa». La norma parla anche di possibilità di accertamento con adesione, il che, evidentemente, lascia pensare come questo invito non sia completamente immodificabile. Fermo restando che, in ogni caso, il pagamento delle somme dovute non può essere oggetto di compensazione. Va detto che, sulla base della formulazione della norma come risulta modificata dall’ultimo emendamento, viene fissato un termine per la notifica dell’avviso di accertamento laddove, tra il momento della richiesta di collaborazione e il momento di decadenza dell’azione di accertamento del relativo periodo di imposta, vi sono meno di 90 giorni. Per come è scritta la disposizione normativa, tenendo conto che la procedura di voluntary è attivabile entro il 30 settembre 2015, la problematica potrebbe riguardare il periodo di imposta 2009;

– il vantaggio principale, come accennato, riguarda la riduzione delle sanzioni legate alle violazioni sul monitoraggio fiscale nonché di quelle previste per le violazioni sostanziali ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap. Le prime sono determinate nella misura della metà del minimo con possibilità di definizione a un terzo, fermo restando che, ai soli fini della procedura di voluntary, la sanzione minima per gli investimenti non dichiarati e detenuti in stati o territori black list che stipulano convenzioni con l’Italia è del 3% e dunque pari alla sanzione ordinaria per gli investimenti in white list. In relazione alle violazioni sostanziali, la sanzione minima è ridotta di un quarto. La misura premiale però è concessa a condizione che le attività siano trasferite in Italia o in Stati Ue/See, ovvero la sanatoria riguardi disponibilità già in Stati Ue/See ovvero ancora si appresti un sistema di comunicazioni tra intermediari extra Ue e lo Stato italiano;

– ai fini del reddito, la quantificazione delle imposte dovute viene effettuata in maniera forfetizzata esclusivamente con riferimento ai patrimoni finanziari non eccedenti i 2 milioni di euro medi alla fine di ogni periodo di imposta. In questo caso viene ipotizzato un rendimento del 5% con tassazione al 27% in luogo della determinazione analitica ordinariamente prevista.

Dunque, una procedura che fa risparmiare sulle sanzioni e, a determinate condizioni, anche sui redditi prodotti dagli investimenti esteri fermo restando che il problema di maggiore spessore rimane quello del superamento della presunzione di redditività prevista dall’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009. Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, infatti, alcune previsioni di detta norma (per esempio sul raddoppio delle sanzioni e sul raddoppio dei termini di accertamento) vengono sterilizzate ma rimane, comunque, il problema della giustificazione reddituale dell’investimento estero: il superamento del problema dovrà necessariamente avvenire mediante dimostrazione della stratificazione temporale dell’investimento ovvero della sua irrilevanza come nel caso, per esempio, di patrimoni ereditati. Si pensi, per esempio, a tutte quelle ipotesi di investimenti in Svizzera non oggetto di dichiarazione nel quadro RW. Per questo, appunto, un ruolo di fondamentale importanza è quello rivestito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della valutazione dei documenti che verranno prodotti in quanto, evidentemente, un approccio piuttosto che un altro è suscettibile di modificare anche sensibilmente il costo della sanatoria.

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