L’IVASS ha emanato un provvedimento che modifica il precedente regolamento ISVAP del 2011 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese assicurative. Il Provvedimento n. 22, in coerenza con quanto disposto dal DL Competitività convertito con modifiche nella Legge 116 dell’11 agosto scorso, amplia le possibilità di investimento delle imprese assicurative a copertura delle riserve tecniche includendovi il finanziamento diretto agli operatori, purché diversi da microimprese e persone fisiche e fermo restando l’obiettivo di tutelare la stabilità delle imprese e assicurare una loro sana e prudente gestione.

Il provvedimento, che segue una doppia fase serrata di pubblica consultazione, si iscrive nella strategia, suggerita nelle sedi internazionali e perseguita in Italia dal 2012, volta a diversificare ampliandole le fonti di finanziamento dell’economia, in particolare alle PMI, al fine di rilanciare gli investimenti e sostenere l’attività economica.

In considerazione della specifica natura delle imprese assicurative e del carattere di novità che l’attività di finanziamento diretto agli operatori comporta per esse, l’IVASS su cui ricade il compito di autorizzare gli investimenti ha previsto una disciplina precisa per la loro concessione.

In sintesi il Provvedimento emanato prevede per la concessione dei finanziamenti: 1) la redazione di un piano da parte dell’impresa di assicurazione comprendente la descrizione delle modalità di attuazione dell’attività di finanziamento; la descrizione della struttura organizzativa e gestionale che l’impresa intende porre in essere per gestire l’attività in finanziamenti; la definizione di criteri per la selezione dei prenditori di finanziamenti; la definizione di limiti quantitativi che tengano conto del requisito di adeguata patrimonializzazione richiesto dal DL e delle misurazioni di assorbimento di capitale ai sensi della disciplina Solvency II; 2) la valutazione del piano da parte dell’IVASS per la verifica della sua coerenza complessiva; 3) l’applicazione di un limite quantitativo di derivazione comunitaria pari al 5% delle riserve tecniche, innalzabile ad 8% su autorizzazione; 3) l’inammissibilità a copertura delle riserve tecniche dell’investimento in finanziamenti deteriorati o erogati a favore di soggetti legati da legami di controllo o partecipazione all’impresa di assicurazione.