Entra in vigore il 3 novembre 2014 l’obbligo di registrare sulla carta di circolazione il nominativo di chi lo utilizza per periodi prolungati.

Originariamente previsto per il 7 dicembre 2012, la direttiva del Ministero dell’interno n. 33691 del 6 dicembre 2012 lo aveva posticipato per la necessità di adeguare i sistemi informatici.

L’obbligo riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi esi riferisce sia alle persone giuridiche sia a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi, va rispettato quando il veicolo sia utilizzato in modo esclusivo per periodi prolungati superiori a 30 giorni.

Obiettivo della norma è facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione, nei casi in cui il mezzo sia utilizzato in modo continuativo da persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione, rendendo così più diretta ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Dal prossimo 3 novembre chi ha la temporanea disponibilità di un veicolo a titolo di comodato [art. 1803 CC] o in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale deve comparire sulla carta di circolazione.

Per quel che riguarda le società, la nuova disposizione copre molti casi nei quali fino ad ora non era richiesta alcuna formalità, come ad esempio: trasformazione del tipo di società, acquisizione/fusione, cambio di denominazione, affidamento in custodia giudiziale, contratti di comodato d’uso per periodi superiori ai 30 giorni.

Per i privati non è richiesto alcun aggiornamento solo nel caso in cui l’utilizzatore del veicolo sia un familiare convivente con il proprietario.

La Violazione amministrativa prevista va da 705 a 3.526 euro a carico del proprietario e del conducente non occasionale.

Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti, con circolare del 27 ottobre u.s., è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni di categoria interessate, sulle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.
La nuova disciplina riguarderà tutti gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre p.v. e ricadenti nell’ambito di applicazione delle circolari ministeriali.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio).
Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, il Ministero chiarisce (cfr. anche comunicato stampa allegato) che sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione e, quindi, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di:
– fringe benefit;
– di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda.
– utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).
La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.
Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di
poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa