Pagina a cura di Cinzia De Stefanis  

 

Le assicurazioni diventeranno un canale di finanziamento delle imprese. E le piccole e medie imprese italiane potranno finalmente rivolgersi non solo alle banche per ottenere prestiti per la propria attività, ma anche alle assicurazioni. Le assicurazioni non potranno però concedere finanziamenti a alle microimprese e alle persone fisiche.

L’Ivass ha emanato un provvedimento che modifica il precedente regolamento Isvap del 2011 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese assicurative. Il provvedimento datato 21 ottobre 2014 n. 22 e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale è attuativo dell’articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modifiche nella legge 116 dell’11 agosto scorso n. 116 (cosiddetta Competitività) e amplia le possibilità di investimento delle imprese assicurative a copertura delle riserve tecniche includendovi il finanziamento diretto agli operatori, purché diversi da microimprese e persone fisiche e fermo restando l’obiettivo di tutelare la stabilità delle imprese e assicurare una loro sana e prudente. In considerazione della specifica natura delle imprese assicurative e del carattere di novità che l’attività di finanziamento diretto agli operatori comporta per esse, l’Ivass su cui ricade il compito di autorizzare gli investimenti ha previsto una disciplina precisa per la loro concessione. Per la concessione dei finanziamenti è necessario redigere un piano da parte dell’impresa di assicurazione comprendente la descrizione delle modalità di attuazione dell’attività di finanziamento, la descrizione della struttura organizzativa e gestionale che l’impresa intende porre in essere per gestire l’attività in finanziamenti e la definizione di criteri per la selezione dei prenditori di finanziamenti; la definizione di limiti quantitativi che tengano conto del requisito di adeguata patrimonializzazione richiesto dal decreto competitività e delle misurazioni di assorbimento di capitale ai sensi della disciplina Solvency II. È necessaria inoltre la valutazione del piano da parte dell’Ivass per la verifica della sua coerenza complessiva. L’applicazione di un limite quantitativo di derivazione comunitaria pari al 5% delle riserve tecniche, innalzabile ad 8% su autorizzazione. L’inammissibilità a copertura delle riserve tecniche dell’investimento in finanziamenti deteriorati o erogati a favore di soggetti legati da legami di controllo o partecipazione all’impresa di assicurazione. Le assicurazioni potranno selezionare liberamente le imprese cui concedere credito, senza aver bisogno di selezione da parte di una banca. In tal caso però dovranno ottenere un’autorizzazione specifica da parte dell’Ivass. In caso contrario potranno concedere credito solamente rispettando tutta una serie di paletti.