di Daniele Cirioli   

Tutela Inail a 360 gradi nelle missioni e trasferte. I lavoratori comandati infatti sono coperti per tutti gli eventi, dal momento in cui lasciano la dimora abituale fino al rientro, compresi gli incidenti nel tragitto per andare in albergo e quelli accaduti nella stanza d’albergo. L’evento inoltre andrà trattato come ordinario infortunio, cioè in attualità di lavoro e non come infortunio in itinere. Lo precisa tra l’altro l’Inail nella circolare n. 52/2013 con cui, prendendo spunto da alcuni quesiti, detta il quadro aggiornato delle regole per gli infortuni in itinere e per quelli occorsi in missione e in trasferta.

Infortuni in itinere. L’Inail ribadisce che la tutela assicurativa opera per gli eventi che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello del lavoro, nei limiti in cui il lavoratore non aggravi, per particolari motivi o esigenze personali, i rischi della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. In altre parole, per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è necessario che si verifichi nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro e che il percorso sia effettuato a piedi o con mezzo pubblico ovvero con mezzo privato se necessitato.

Infortuni in missione e/o trasferta. Prima di tutto l’Inail evidenzia la differenza che c’è nello spostamento del lavoratore, tra lavoro abituale e lavoro in missione o trasferta. Nel primo caso i rischi dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari; per cui il percorso non è determinato esclusivamente da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro. Diverso è il caso della missione o della trasferta poiché, in tali situazioni, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione o trasferta, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che il solo fatto che il lavoratore si trovi in missione o trasferta vale, di per sé, a connotare differentemente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa: tutto ciò che accade in questo tragitto va considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e connessa alla stessa funzionalmente; e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino alla sua conclusione (in altre parole non si tratterà di infortunio in itinere, ma di infortunio in attualità di lavoro). In tali casi, precisa l’Inail, ci sono due uniche cause di esclusione dell’indennizzabilità (si veda tabella).

Infortuni in albergo. Per le stesse ragioni, spiega ancora l’Inail, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti del lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta l’attività lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere; e lo stesso anche per quelli occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

Validità dei nuovi criteri. I nuovi criteri, spiega infine l’Inail, si applicano ai casi futuri nonché a quelli in istruttoria e a quelli per i quali siano ancora in atto controversie amministrative o giudiziarie o comunque che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.