Estraneità al rapporto assicurativo e difetto di legittimazione

Il conducente di un veicolo che sia responsabile di un sinistro stradale, ma non anche proprietario del mezzo, in quanto estraneo al rapporto di assicurazione ex art. 1917 cod. civ., non è legittimato a far valere diritti che siano riconducibili alla mala gestio cosiddetta “propria” dell’assicuratore, ovvero per non avere eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l’obbligazione di corrispondere l’indennità in modo da evitare che l’obbligazione risarcitoria aumentasse ingiustificatamente in suo pregiudizio.

Cassazione civile  sez. III,  13 marzo 2013  n. 6291