Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, mentre è configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (confermata, nella specie, la sussistenza del caso fortuito per il sinistro occorso ad un guidatore che aveva urtato un bidoncino lasciato da altro utente sulla strada e della cui presenza l’ente gestore della strada non era stato informato).

Cassazione civile  sez. VI,  17 settembre 2013  n. 21233