Qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando sia impossibile stimare con precisione l’entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.

Nell’operare la valutazione equitativa il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.

Per quanto riguarda il danno da fermo tecnico, è ammessa la sua liquidazione equitativa a sèguito di sinistro stradale, anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato.

L’autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (es. tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed esso è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

 Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 4 ottobre 2013 n. 22687