L’IVASS ha emanato il nuovo regolamento (numero 1 dell’8/10/2013) concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni e dell’art. 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

La procedura, già disciplinata dal regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, viene ridefinita tenuto conto dell’istituzione dell’IVASS e del piano di riassetto organizzativo dell’Istituto nonché dell’esigenza di conseguire obiettivi di razionalizzazione, maggiore chiarezza, omogeneità, coerenza del procedimento sanzionatorio ed economicità dell’azione amministrativa.

La nuova disciplina prevede, in sintesi, quanto segue:

– delinea le finalità ed i principi generali che governano la procedura sanzionatoria a garanzia dell’omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle fattispecie rilevate e declina l’articolazione delle singole fasi della procedura – avvio, fase istruttoria e fase decisoria – individuando le competenze dei Servizi dell’Istituto;

– individua il momento di conclusione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo all’irrogazione di sanzioni;

– stabilisce il contenuto analitico dell’atto di contestazione la cui notifica all’interessato dà avvio al procedimento sanzionatorio;

– indica i Servizi dell’Istituto ai quali è attribuito il compito di predisporre e notificare gli atti di contestazione nonché quello di ricevere ed esaminare le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l’istanza di sospensione del procedimento sanzionatorio in materia di liquidazione sinistri r.c.auto, individuando le unità organizzative responsabili;

– assegna al Servizio Sanzioni la fase istruttoria dei procedimenti avviati dal Servizio Tutela del Consumatore (in precedenza attribuita a quest’ultimo Servizio), affida quella dei procedimenti avviati dal Servizio Ispettorato (già titolare degli adempimenti istruttori) al Servizio Vigilanza Prudenziale o al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi in base alle rispettive competenze e conferma, con riguardo agli illeciti accertati e contestati a seguito di verifica cartolare, la competenza istruttoria dei Servizi Vigilanza Prudenziale, Vigilanza Intermediari Assicurativi, Studi e Gestione Dati;

– disciplina con maggior dettaglio le diverse fasi della speciale procedura prevista dall’art. 327 del Codice delle assicurazioni in materia di “illecito seriale”;

– prevede che la fase decisoria, affidata al Direttorio integrato dell’Istituto, o ai soggetti da questo delegati (Presidente e Consiglieri), sia attivata su proposta del Servizio Sanzioni sia per i procedimenti dei quali ha curato direttamente la fase istruttoria (avviati dal Servizio Tutela del Consumatore) sia per quelli dei quali valuta le risultanze istruttorie compendiate nella relazione motivata degli altri Servizi;

– stabilisce i termini per il pagamento della sanzione (30 giorni per i residenti in Italia e 60 giorni per i residenti all’estero), l’applicazione di interessi di mora nella misura del tasso legale per pagamenti effettuati oltre il termine, le maggiorazioni previste dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 in caso di ritardo nel pagamento pari o superiore ad un semestre nonché la procedura per la presentazione all’Istituto dell’eventuale istanza di rateizzazione della somma dovuta;

– individua i Servizi competenti a ricevere l’istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in base ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– stabilisce l’applicazione delle nuove norme regolamentari ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore (31 ottobre 2013) ed a quelli pendenti alla stessa data, fatti salvi gli atti già adottati, e conferma il termine biennale di conclusione del procedimento. In pari data è abrogato il regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.