di Roberto Rosati 

Dall’anno prossimo l’imposta di bollo sul deposito titoli passerà al 2 per mille. Sarà inoltre prevista l’imposta di bollo forfetaria di 16 euro per le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica e per i conseguenti atti e certificati. In arrivo, infine, l’uniformazione della dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.

– Imposta sui prodotti finanziari. L’art. 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al dpr n. 642/1972, come modificato dal decreto 201/2011 (c.d. salva-Italia), ha ridefinito il trattamento dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari, prevedendo l’applicazione del tributo in misura proporzionale, fissata all’1 per mille per l’anno 2012 e all’1,5 dal 2013, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di deposito. Le nuove disposizioni sono state spiegate dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 2012. Il ddl di stabilità 2014 prevede di elevare l’entità di questa imposta sostanzialmente patrimoniale al 2 per mille, a decorrere dal 2014. L’aumento sarebbe quindi più consistente rispetto all’1,65 per mille ipotizzato in un primo momento.

– Istanze telematiche. Si prevede di implementare l’art. 3 della suddetta tariffa, al fine di introdurre un’imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica agli uffici e organi della pubblica amministrazione, dirette a ottenere l’emanazione di un provvedimento o il rilascio di un certificato. L’importo di 16 euro sarà fisso, indipendentemente dalle dimensioni del documento (mentre l’imposta di bollo ordinaria è dovuta per ogni foglio).

Identico tributo forfetario si applicherà agli atti, provvedimenti e certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni per via telematica.

In relazione alle suddette disposizioni, per consentire ai cittadini e alle imprese di assolvere per via telematica gli obblighi connessi all’invio di istanze alle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia delle entrate adotterà un apposito provvedimento per stabilire le modalità per il pagamento, per via telematica, dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze e sugli atti telematici. Il provvedimento dovrebbe essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e prevedere la possibilità di pagare l’imposta anche tramite l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. In considerazione di questa previsione, viene soppressa l’analoga disposizione recata dall’art. 6-bis del dl n. 5/2012.

– Imposta di bollo virtuale. Altra novità in materia di imposta di bollo è l’introduzione di un modello unico per la dichiarazione di pagamento dell’imposta in modo virtuale, prevista dall’art. 15 del dpr n. 642/72. In base al quinto comma di tale disposizione, i contribuenti autorizzati al pagamento in modo virtuale devono presentare annualmente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione del numero di atti e documenti emessi nell’anno precedente, al fine di consentire all’ufficio di liquidare l’importo definitivo dell’imposta dovuta. Le modifiche prefigurate dal ddl di stabilità 2014, al riguardo, consistono nell’introduzione dell’obbligo di specificare nella dichiarazione gli elementi utili per la liquidazione dell’imposta e nella previsione di un modello di dichiarazione da approvare con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.