La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, il quale può essere superato anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso.

Cassazione civile  sez. VI,  16 settembre 2013,  n. 21130