Qualora si verifichi un sinistro stradale, causato da veicolo soggetto all’obbligo assicurativo e rimasto ignoto, il danneggiato è tenuto a provare, anche per presunzioni, che l’evento dannoso è attribuibile causalmente al veicolo non identificato; che il medesimo veicolo era soggetto all’obbligo assicurativo e che, infine, i danni riportati siano in un rapporto eziologico con l’incidente. Il danneggiato, in una siffatta ipotesi, deve poi anche dimostrare che, dopo la denuncia del sinistro alla competente autorità di polizia, le indagini da questa compiute o disposte dall’autorità giudiziaria per l’individuazione del veicolo o natante investitore hanno avuto esito negativo. In definitiva, se non può pretendersi che il danneggiato si adoperi personalmente a compiere indagini articolate e ricerche complesse, è, tuttavia, necessario che, a seguito dell’evento lesivo, il medesimo presenti una denuncia alle competenti autorità di polizia e che risulti provato che le indagini all’uopo effettuate o disposte siano state infruttuose. Quanto detto si giustifica onde verificare la veridicità del fatto ed è in chiara correlazione con la posizione dell’impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul veicolo presunto investitore che sul conducente dello stesso.

Altresì, sussiste una chiara correlazione anche con l’eventuale azione di rivalsa del citato Fondo che si radica nell’identificazione del danneggiante e che resterebbe frustrata se, sempre e comunque, il danneggiato omettesse di segnalare ai competenti organi di polizia l’avvenuto evento dannoso, nonché con l’onere economico che viene a riversarsi sull’intera collettività.

Alla luce di tali principi, nella fattispecie, la richiesta del risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale causato da un veicolo rimasto ignoto, non è stata accolta, giacché, a dispetto di quanto disposto dall’art. 19, lett. a), l. n. 990 del 1969, onde poter convenire il Fondo di garanzia, non era stata fornita la prova di aver sporto immediatamente dopo l’incidente accadutole una denuncia-querela presso gli organi inquirenti.

Tribunale  Palermo  sez. III,  22 maggio 2013,  n. 2341