Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.

Ciò non è altro che l’applicazione particolare del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall’obbligo previsto dagli artt. 140 – 141 comma terzo, 145 comma primo, del codice della strada, consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.

Corte di Cassazione,  sezione III,  sentenza del 18 ottobre 2012 n. 17895