Oltre alle importanti indicazioni relative all’applicabilità dello sconto del 30% ai preavvisi, il ministero dell’interno è dovuto intervenire più volte per fornire chiarimenti per le violazioni attinenti alla copertura assicurativa dei veicoli. Con al prima circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 il ministero aveva subito evidenziato che la riduzione del 30% è ammessa in caso di pagamento previsto dall’art. 193, comma 3, del Codice della strada, applicandolo sull’importo ottenuto dopo la riduzione a un quarto. Con la circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013 il ministero ha fornito indicazioni più dettagliate. Il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30% è ammesso anche nei casi indicati dall’art. 193, comma 3, Cds, di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all’accertamento. In tali casi, lo sconto previsto dall’art. 202, comma 1, si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette condizioni. Per quanto riguarda la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell’importo predetto, scontato del 30%, ha effetto estintivo dell’obbligazione solo qualora il pagamento avvenga nei cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga entro il termine di trenta giorni dalla scadenza. Invece, per quanto riguarda il caso di rottamazione del veicolo entro trenta giorni dall’accertamento della violazione, il trasgressore deve versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30%, va versata entro i cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione. Conseguentemente, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, al trasgressore viene restituita la cauzione trattenendo una somma pari a 1/4 della sanzione ulteriormente scontato del 30%.