Un profilo innovativo ma poco conosciuto della previdenza complementare è quello delle adesioni collettive dei lavoratori dipendenti ai fondi pensione aperti. La riforma previdenziale in vigore dall’inizio del 2007 ha aperto alla possibilità che, in alternativa ai fondi pensione negoziali, possano utilizzarsi anche i fondi pensione aperti. Grazie all’adesione collettiva i lavoratori non perdono il diritto al contributo del datore di lavoro che invece non avrebbero se si iscrivessero autonomamente a un fondo aperto ad adesione individuale. Mentre per le polizze pip non è prevista adesione collettiva. Molte aziende hanno sviluppato adesioni collettive utilizzando come veicolo un fondo pensione aperto. Anche se oggi si assiste a una fase di sostanziale stasi per la crisi in cui sono cadute diverse aziende. Potrebbe esserci però un rilancio sulla scia dello spostamento della contrattazione sul secondo livello, quello aziendale. Secondo l’ultima relazione annuale della Covip, gli accordi collettivi in essere a fine 2012 erano circa 26 mila con circa 229 mila iscritti, su un totale di aderenti ai fondi pensione aperti di oltre 900 mila lavoratori alla stessa data. La modalità spesso utilizzata dai fondi pensione aperti è quella di diversificare le adesioni collettive attraverso differenti classi di quote (a fine 2012 sono 17 i fondi che si sono mossi in tal senso). L’emissione di differenti classi di quote permette di offrire minori costi di gestione a beneficio dei rendimenti. Ma come si realizza un’adesione collettiva?

La prima possibilità è quella dell’accordo aziendale, i cui firmatari sono il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali: si regolamentano le misure della contribuzione dell’azienda e del lavoratore, la percentuale di Tfr da trasferire, l’eventuale facoltà di fare aderire anche i lavoratori a termine, si sceglie poi il fondo pensione aperto o i fondi pensione aperti che fungeranno da veicolo di confluenza del piano previdenziale. L’accordo collettivo trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dell’impresa e il fondo diventa destinatario anche dei flussi di Tfr, compresi quelli conferiti secondo modalità tacite. Ma c’è anche la possibilità per i datori di lavoro, di stipulare, a livello aziendale accordi di previdenza complementare con efficacia limitata ai soli soggetti firmatari che prevedano il versamento del contributo del datore di lavoro. (riproduzione riservata)