DI ANTONIO CICCIA

Modello base delle polizze di Rc auto e niente rinnovo tacito dei contratti. Ma anche consultazione online del proprio profilo assicurativo e possibilità di collaborazioni tra agenti, broker e banche. Il consumatore viene così tutelato spingendo le compagnie ad una maggiore concorrenza. L’utente dovrà essere messo in grado di confrontare le diverse offerte e per le polizze vita dormienti ci sarà più tempo per il pagamento: si prescrivono in dieci anni e non più in due. Le misure del decreto legge sulla crescita approvato giovedì dal governo affi dano la mini riforma delle assicurazioni a queste disposizioni e anche ad una maggiore digitalizzazione delle comunicazioni tra assicurato e compagnia. Ma vediamo il dettaglio delle novità. Stop al rinnovo tacito Sono abolite le clausole di tacito rinnovo delle assicurazioni Rc auto. In particolare si introduce nel codice delle assicurazioni private il nuovo articolo 170-bis, finalizzato all’abolizione delle clausole di prosecuzione automatica eventualmente previste dal contratto di assicurazione obbligatoria delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dai contratti stipulati in abbinamento allo stesso. Le clausole in contrasto con il divieto di rinnovo tacito sono nulle e la nullità opera solo a vantaggio dell’interessato. Il decreto legge stabilisce disposizioni transitorie. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del decreto le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2013. In fi ne nell’ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto sulla crescita con clausola di rinnovo tacito, le imprese di assicurazione avranno l’obbligo di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di effi cacia delle clausole stesse; e dovranno farlo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente previsto per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto. Contratto base Il decreto prevede la elaborazione di uno schema di contratto base di assicurazione della responsabilità civile auto, nel quale defi nire tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento della copertura obbligatoria. Costringendo le compagnie a usare uno schema unico, si costringono le stesse a parlare il medesimo linguaggio, favorendo le possibilità di comprensione da parte dell’utente. Ogni compagnia assicurativa deve obbligatoriamente rendere noto al pubblico, anche attraverso internet, il costo complessivo della polizza, individuando separatamente ogni eventuale costo per i servizi aggiuntivi al contratto base. Lo strumento della standardizzazione dei contratti consentirà una più agevole comparazione del prezzo tra contratti con garanzie identiche offerte dalle diverse imprese di assicurazione. Informative online Il decreto prevede l’obbligo per le compagnie di assicurazione di garantire una corretta e aggiornata informativa online ai propri clienti mediante predisposizione sui propri siti internet aree riservate, nelle quali i clienti o i propri fi duciari abilitati possono verifi – care lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti, dei premi, i valori di riscatto o il controvalore delle polizze vita. Le aree dovranno essere rese accessibili mediante sistemi di riconoscimento in linea con la normativa sulla privacy (userid, password, sistemi di accesso controllato). Collaborazioni Il decreto liberalizza le collaborazioni tra imprese assicurative e bancarie. Saranno, quindi, possibili forme di collaborazione tra intermediari e pertanto tra agente e broker, tra broker e broker, tra agenti, broker e reti bancarie. La conseguenza è che gli intermediari assicurativi che svolgono attività in collaborazione tra di loro risponderanno in solido per gli eventuali danni derivati a cliente in relazione all’attività di intermediazione assicurativa. Naturalmente chi avrà pagato il risarcimento al cliente potrà rivalersi sull’effettivo responsabile. Le clausole tra mandatario e impresa assicuratrice in contrasto con la libertà di collaborazione diventeranno nulle a partire dal 1° gennaio 2013. Polizze vita dormienti Si riporta, da due, a dieci anni il termine di prescrizione delle polizze vita dormienti. Il termine prescrizionale viene ricondotto al termine ordinario del codice civile. Sono più garantiti i consumatori e, in particolare, gli eredi che devono riscuotere le polizze vita dei loro familiari: molto spesso i due anni non sono suffi cienti a completare le pratiche burocratiche collegate alla successione. Frodi Il decreto affi da all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Ivass) la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore della assicurazione della responsabilità civile auto e natanti. Dovranno, quindi, fare controlli incrociati per scoprire pratiche anomale. © Riproduzione riservata