Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS

Sicurezza lavoro al restyling. Valutazione rischi semplifi cata per le aziende a basso rischio, obblighi e denunce trasferite sull’on line, adempimenti per i medici semplificati, obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e di sorveglianza ridotti per i lavoratori occupati fi no a 50 giornate. Sono queste le principali novità previste dal ddl semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con modifi che al Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008). Formazione, informazione e sorveglianza sanitaria. Una prima semplifi cazione riguarda gli adempimenti relativi all’informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria. Viene previsto, nello specifi co, che con un apposito decreto interministeriale (lavoro e salute), sentita la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la conferenza stato regioni, siano adottate misure di semplifi cazione dei predetti adempimenti nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro, ossia fi no a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. Una semplifi cazione, spiega la relazione al ddl semplifi cazioni, fi nalizzata a evitare la ripetizione, per ragioni puramente formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso oppure da altri datori di lavoro. Ad esempio può pensarsi al caso relativo alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, oppure a quella, ove previsto, di ripetere la stessa attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso cui il prestatore svolge attività lavorativa è cambiato rispetto al datore di lavoro precedente pur restando nello stesso settore produttivo. Misure analoghe a queste sono già previste dal Tu sicurezza, all’articolo 3, comma 13, ma in relazione ai soli lavoratori agricoli (e il relativo decreto, elaborato tenendo conto di quanto previsto da un apposito avviso comune tra le parti sociali, è in fase di perfezionamento). Valutazione dei rischi. Per ciò che riguarda la valutazione rischi viene confermata la previsione di una semplificazioni del documento per le piccole e medie imprese, addirittura con un procedimento più semplice. In sostanza, la fi ssazione della disciplina (la semplificazione) viene rimessa ad un decreto del ministro del lavoro, di adottarsi sentita la commissione consultiva lavoro, entro 60 giorni dalla conversione in legge di quello che sarà il decreto legge semplifi cazioni (pacchetto). Compiti fondamentali affi dati al decreto sono: attività a basso rischio infortunistico, per i quali sarà possibile effettuare la valutazione rischi standard; b) la predisposizione del modello ad hoc che servirà la valutazione rischi. Rapporto dei medici competenti. Altra semplifi cazione riguarda la revisione dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, il cui obbligo di redazione da parte dei medici competenti (nelle aziende in cui sono presenti) è scattato il 25 agosto scorso contemplando sanzioni penali in caso di inadempienza, nonché l’associato obbligo di predisposizione e trasmissione all’Asl di un’onerosa relazione annuale in cui riproporre i dati relativi alla sorveglianza sanitaria (articolo 40 del Tu). Viene previsto, in merito, che i contenuti di tale relazione non possono riguardare elementi già in possesso delle pubbliche amministrazioni; e che i contenuti e le modalità di trasmissione della relazione annuale, nonché della cartella sanitaria e di rischio, saranno defi niti con apposito decreto (lavoro e salute), sentita la conferenza stato regioni, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013. Comunicazioni e notifi che. Una serie di semplifi cazioni sono relative, poi, a diverse comunicazioni e notifi che, alcune delle quali riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo, in particolare, dall’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del Tu sicurezza può effettuare le comunicazioni degli infortuni sui luoghi di lavoro superiori a un giorno all’Inail per via telematica ricorrendo al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con le modifi che viene consentito al datore di lavoro di considerare assolti tutti gli attuali obblighi relativi alle notifi che degli infortuni con la predetta comunicazione telematica. In tal modo, si solleva il datore di lavoro dall’obbligo di denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari delle denunce di infortuni sul lavoro mortali e con prognosi superiore ai 30 giorni. Allo stesso tempo, viene consentito alle stesse autorità, nonché alle direzioni provinciali del lavoro di avere diretto e immediato accesso ai dati occorrenti per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza. L’accesso ai dati verrà garantito da una specifi ca applicazione informatica in continuo aggiornamento, realizzata dall’Inail senza aggravio di costi. Denunce online. Infi ne altra semplificazione riguarda una serie di comunicazioni le quali viene previsto che possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all’evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che gli aiutino nell’adempiere agli obblighi di legge.