DI ANDREA BONGI E GIULIA TEMPESTINI

Riduzione delle deduzioni e detrazioni Irpef con effetto retroattivo sull’anno in corso. Revisione al ribasso delle aliquote per i primi due scaglioni di reddito solo a partire dal 2013. La franchigia di 250 euro si applica, contrariamente a quanto inizialmente assicurato dall’esecutivo, non soltanto alle deduzioni ma anche alle detrazioni Irpef. Da questa mannaia sono risparmiate le detrazioni per gli interventi di recupero e riqualifi cazione energetica degli edifi ci (36 e 55% dell’ articolo 16 del Tuir). Ecco le altre brutte sorprese per i contribuenti italiani riservate dalla legge di stabilità, approvata mercoledì scorso dal consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi di ieri). Dopo la lotta all’evasione e all’elusione fi scale la scure dell’esecutivo targato Monti si abbatte anche sul mondo delle deduzioni e detrazioni Irpef delle persone fisiche che abbattono imponibile. lotta all’erosione Irpef generata dai costi deducibili potrebbe passare anche per un’ulteriore sforbiciata alla deducibilità dei costi delle auto aziendali che dopo i tagli della riforma Fornero potrebbe ora scendere addirittura fi no alla quota minima del 20%. L’effetto retroattivo delle limitazioni alle deduzioni e detrazioni Irpef viene inserito con espressa deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente). La logica e lo spirito con il quale si è mosso l’esecutivo sono quelli di proteggere i redditi più bassi. In questa logica gli interventi sono essenzialmente di due tipi: prevedere una zona di protezione e tutela che viene fi ssata a livello dei redditi fi no a 15.000 euro e rivedere al ribasso di un punto percentuale le aliquote dei primi due scaglioni Irpef. Per i redditi ricompresi nella zona di protezione non scattano le rimodulazioni e le limitazioni delle deduzioni e delle detrazioni l’assoggettamento a Irpef delle pensioni di guerra e di invalidità. L’abbassamento di un punto dell’aliquota Irpef sui redditi fi no a 15.000 euro sarà in buona parte sterilizzata dalla c.d. no tax area che attualmente è fi ssata attorno ai 7.500-8.000 euro a seconda del tipo di reddito percepito dal contribuente. Sugli oneri deducibili e sulle detrazioni l’intervento previsto dall’esecutivo introduce in via generalizzata una franchigia di euro 250 per i redditi superiori alla soglia di protezione di 15.000 euro. L’unica eccezione a questa nuova regola è costituita dalle spese di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c-ter (spese per sordomuti) e da quelle di cui al comma 1-quater della medesima disposizione (erogazioni liberali). Si tratta di una misura che fi nirà per azzerare di fatto molte delle tipologie di oneri deducibili fi no a oggi presenti nella dichiarazione dei redditi delle persone fi siche o per ridurne, anche di molto, l’appetibilità fi scale resteranno solo parzialmente deducibili perché oltre soglia. Ovviamente l’introduzione generalizzata di tale franchigia per gli oneri deducibili avrà un peso commisurato all’aliquota marginale irpef di ogni singolo contribuente, infl uenzando ovviamente in maniera più marcata i redditi più elevati. Anche il tetto massimo di 3.000 euro posto alle detrazioni irpef combinato con la franchigia di 250 euro è destinato a colpire in maniera generalizzata le varie tipologie di oneri detraibili previste all’interno del Tuir. La sua incidenza dipenderà dalla natura di oneri detraibili che ogni singolo contribuente possiede. Si pensi, per esempio, agli interessi passivi sui mutui ipotecari e relativi oneri accessori per l’acquisto dell’abitazione principale, per i quali attualmente la lettera b) del primo comma dell’articolo 15 del Tuir, prevede una detrazione Irpef su base annua per importi fi no a 4.000 euro. Se le misure previste nel disegno di legge di stabilità verranno confermate la presenza dei soli interessi passivi sul mutuo prima casa potrebbe di fatto esaurire tutto il plafond di detrazioni a disposizione del contribuente. Sfuggono al limite massimo di detrazione annua soltanto le spese mediche sia generiche che specialistiche di cui al comma 1, lettera c, dell’articolo 15 del Tuir. Su questo specifi co tema andrebbe poi chiarito il peso delle franchigie di detrazione introdotte per gli oneri detraibili con il tetto annuale di detrazione delle stesse fi ssato a quota 3.000 euro. Occorre cioè comprendere se le spese in franchigia concorrono o meno alla formazione del tetto dei 3.000 euro. © Riproduzione riservata