Un registro per l’amministratore del condominio. La riforma lo istituisce infatti presso l’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio. Si tratta di una disciplina espressa dei requisiti per l’esercizio della professione (tra gli altri godimento dei diritti civili, assenza di specifici carichi penali, titolo di studio, formazione), che viene consentito anche in forma societaria. La disposizione che prevede una sospensione dal registro per gravi negligenze professionali, consente l’esercizio della professione anche a coloro che non sono iscritti nel registro. La riforma ratifica il fatto che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti comporta la cessazione dall’incarico e, quindi, ciascun condomino può convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. La riforma prevede una norma transitoria: per quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla entrata in vigore della riforma è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in assenza dei requisiti del titolo di studio e della formazione specifica. Quanto alla burocrazia condominiale va anche richiamato il repertorio dei condominii, istituito presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio. Il repertorio dovrà contenere comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso. Spetterà all’amministratore comunicare ogni atto soggetto ad annotazione all’Agenzia del territorio entro 30 giorni dal compimento, pena una sanzione amministrativa pecuniaria. Il nuovo articolo 1129 codice civile pone in capo all’amministratore una serie di specifici obblighi da assolvere (comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, della documentazione condominiale, assicurazione professionale) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato. La disposizione prevede l’apertura di un c/c bancario o postale a nome del condominio nonché il raddoppio (da uno a due anni) della durata in carica dell’amministratore. Vengono ampliati e tipizzati i gravi motivi per la revoca dell’incarico. L’amministratore può essere mandato a casa per l’omissione del rendiconto di gestione per anno, tenuta della documentazione del condominio, la mancata apertura del conto del condominio, irregolarità fiscali, l’inerzia nel promuovere l’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condominio. Per la nomina dell’amministratore è previsto, in caso di inerzia dell’assemblea, che il relativo ricorso al tribunale sia presentato, oltre che da uno o più condomini anche dall’amministratore dimissionario. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, dovrà specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore deve far sapere i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prendere gratuitamente visione dei registri del condomini; è un diritto anche averne copia, rimborso della spesa. L’assemblea può pretendere dall’amministratore la presentazione di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Tra l’altro se l’amministratore è già coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale, la polizza deve essere integrata con una dichiarazione che garantiscano specifico condominio. Quanto alle spese condominiali, si specifica che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme di pertinenza del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. L’amministratore non deve, poi, nicchiare nel fare causa ai morosi: salvo dispensa dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Nei casi di gravi irregolarità i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. E se l’assemblea rimane inerte, ciascun condomino potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.