di Stefania Peveraro

Incentivi fiscali all’investimento, deroghe al diritto societario, contratti di lavoro semplificati, disciplina fallimentare ad hoc e possibilità di ricorrere al crowdfunding sono i primi temi sui quali il Governo ha deciso di intervenire per stimolare la nascita di imprese innovative in Italia, sulla falsariga delle proposte presentate lo scorso settembre dalla task force di addetti ai lavori, nominata lo scorso aprile dal ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera. L’ultima bozza del decreto Crescita 2, che MF-Milano Finanza ha potuto consultare e che permette di stanziare circa 200 milioni per questo tipo di aziende, prevede specifici incentivi fiscali a chi investe nel capitale di start up innovative, investitore privato o persona giuridica, diversa da un fondo di investimento o comunque da un operatore che investa prevalentemente in start up innovative. L’incentivo vale per gli investimenti diretti e indiretti e quindi, in quest’ultimo caso, tramite un fondo gestito da una sgr, ma anche, ed è qui la novità importante, tramite «altre società che investano prevalentemente in start up innovative ». Sinora, infatti, nei precedenti interventi del Governo gli incentivi fiscali avevano sempre riguardato soltanto i fondi e non le società di investimento, che nel mondo del venture capital sono invece la maggioranza. Più nel dettaglio, per gli anni dal 2013 al 2015 dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche potrà essere detratta una somma pari al 19% della somma investita dal contribuente. Allo stesso modo, quando l’investitore è una società, per il periodo d’imposta dal 2013 al 2015 non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa il 20% della somma investita direttamente o indirettamente in start up. Un’altra importante novità è poi contenuta nell’art. 26, che prevede una serie di deroghe al diritto societario, come la possibilità di posticipare il momento della ricostituzione del capitale per perdite al secondo esercizio successivo al verificarsi dell’evento, in deroga all’art. 2446 del codice civile. Ma interessante è anche il comma 6, che, in deroga all’articolo 2474 del codice civile, prevede la possibilità di stock option per dipendenti, collaboratori o componenti il consiglio di amministrazione anche per società a responsabilità limitata. Infine, viene introdotto il concetto di crowdfunding, permettendo che le quote di capitale delle start up innovative costituite in forma di srl posano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali. Questi portali potranno essere gestiti dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, ma anche dai «soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi del capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento». Il decreto andrà anche a modificare il Testo Unico della Finanza, disciplinando le offerte pubbliche attraverso portali. Copertura elettrica. Potrebbe essere la Cassa Conguaglio per il settore elettrico a fornire parte della copertura per le start-up promosse dal decreto Innovazione. (riproduzione riservata)