DI ANTONIO CICCIA

Meno burocrazia in condominio. Niente repertorio dei condomini e niente registro degli amministratori. Anche se per questi ultimi vengono disciplinati i requisiti per l’accesso alla professione. Il testo del disegno di legge sulla riforma del condominio è stato modificato dall’aula della camera e rispetto alla formulazione approvata dal senato ha visto uscire dall’articolato i due registri (negli approfondimenti pubblicati su ItaliaOggi Sette in edicola questa settimana si tiene ancora conto del testo elaborato in commissione e poi all’ultimo modificato dall’aula della camera). In particolare sull’amministratore di condominio, mentre in senato e in commissione alla camera era prevista l’istituzione di un registro per i professionisti presso l’Agenzia del territorio, gli emendamenti approvati in aula hanno ridimensionato la disposizione. Nel testo finale, eliminato il riferimento al registro, si specifica che per svolgere l’incarico di amministratore di condominio occorrono requisiti morali (assenza di condanne penali o di protesti, godimento di diritti civili ecc.) e professionali. Il testo definitivo conferma, sciogliendo definitivamente ogni dubbio, che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società e che, in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. Viene anche stabilito un regime transitorio al fine di consentire la prosecuzione dell’attività per chi ha svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco del triennio antecedente l’entrata in vigore della riforma. Rimangono fermi anche in questo casi i requisiti morali, ma si può derogare ai requisiti professionali. Non occorrono, invece, requisiti professionali, ma solo requisiti morali (assenza di condanne penali), quando l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. La norma favorisce una soluzione interna all’edificio, ritenendo che la partecipazione al condominio sia circostanza assorbente. Il testo definitivo del disegno di legge ha anche perso un altro pezzo di burocrazia condominiale e cioè il repertorio dei condomini. Nel testo del senato e della commissione della camera tale registro era istituito presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio e doveva contenere l’anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso. ©Riproduzione riservata