Pagina a cura DI ANDREA BONGI

Sugli oneri deducibili dal reddito complessivo delle persone fi siche arriva la nuova franchigia di 250 euro. Questa misura introdotta dal disegno di legge sulla stabilità non riguarda però tutte le tipologie di spese per le quali spetta la deduzione in dichiarazione dei redditi. Ne restano fuori, per esempio, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal contribuente sia per obbligo di legge, sia in via facoltativa, alla gestione pensionistica di appartenenza. Niente franchigia nemmeno per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari alle condizioni e nei limiti previste dalle singole disposizioni istitutive delle stesse. Anche per gli oneri deducibili così come per le detrazioni d’imposta la franchigia introdotta dal ddl di stabilità deve essere combinata con i limiti massimi di deduzioni previsti per alcune tipologie di spese e oneri. Ovvio che l’effetto combinato della franchigia e del limite di deduzione fi nirà per sterilizzare notevolmente il benefi cio fi scale riconducibile alla deduzione stessa. È il caso dei contributi obbligatori ai consorzi di bonifi ca pagati dai titolari di immobili. Per essi l’introduzione della franchigia di 250 euro può rappresentare, nella maggioranza dei casi, l’impossibilità di dedurre alcunché. Nella tabella sono riprodotte le principali tipologie di oneri deducibili disciplinate dall’articolo 10 del Tuir evidenziando i cambiamenti apportati a ciascuna di esse dal disegno di legge di stabilità. Così come per le detrazioni niente cambia per i redditi complessi non superiori alla soglia di protezione fi ssata in 15 mila euro. Fra le tipologie di oneri deducibili risparmiati dalla franchigia, anche le erogazioni liberali a favore della chiesa e delle istituzioni religiose